CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 839

Rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CCNLG – Riconoscimento differenze retributive – Disconoscimento qualifica di redattore – Insussistenza del requisito fondamentale dell’elaborazione della notizia

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21.4.2016, confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato il Giornale di S. E.P. s.p.a. a corrispondere a F.Q.G.N. la somma di € 10.346,03, comprensiva di interessi e rivalutazione fino al 1.9.2013, oltre ulteriori accessori sino al saldo, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un rapporto di collaborazione fissa ai sensi dell’art. 2 c.c.n.l.g. che giustificava il riconoscimento delle differenze retributive a tale titolo maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale computata dalla diffida del 12.9.2005.

2. La Corte riteneva che non fosse da riconoscere la qualifica di redattore ai sensi dell’art. 5 CNLG, né in relazione alla partecipazione del G. ad una “redazione decentrata”, ne al ruolo di corrispondente da capoluogo di provincia, posto che le due subcondizioni richieste per tale seconda figura professionale, oltre al requisito fondamentale dell’elaborazione della notizia, dovevano ritenersi insussistenti, non avendo la prova orale consentito di accertare la elaborazione da parte dello stesso di notizie di carattere generale con il richiesto carattere di continuità. Le censure erano respinte anche con riguardo alla domanda relativa alla dedotta titolarità dell’ufficio di corrispondenza di Enna, per non avere trovato conferma l’attività di raccolta e di coordinamento del materiale trasmesso da “corrispondenti ed informatori” richiesta per tale figura professionale.

3. Quanto alle differenze retributive, le stesse erano rapportate alla qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, riconoscibile al G. per avere la corposa documentazione ed il resoconto testimoniale confermato la non occasionalità della prestazione e l’impegno del ricorrente nella ricerca delle notizie e nella elaborazione di articoli concernenti un determinato ambito territoriale, con affidamento da parte del Giornale sulla sua collaborazione per assicurare l’informazione della provincia di Enna e per perseguire uno specifico obiettivo editoriale. Le differenze retributive erano state correttamente determinate, secondo la Corte, con riferimento al compenso tabellare ex art. 12 CCNLG, non avendo l’appellante fornito elementi per addivenire ad un giudizio di non congruità dei compensi percepiti nel tempo per i singoli articoli in base alla qualità degli stessi, idonei a dimostrare la violazione del canone della proporzionalità e di equa determinazione della retribuzione.

4. Di tale decisione domanda la cassazione il G. N., affidando l’impugnazione a sei motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso, il Giornale di Sicilia.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 2, e 22 c.c.n.l.g., nonché dell’art. 2103 c.c., per avere la Corte d’appello negato al G. la qualifica di redattore ordinario e per avere ritenuta non provata la dedotta continuità della pubblicazione di notizie di carattere generale, pure essendo sufficiente la prova della continuità di notizie di tale tipo per soli tre mesi e non avendo i testi disconosciuto tale connotazione della prestazione resa dal ricorrente. Si sostiene, in sintesi, I’ erroneità di quanto affermato in sentenza in relazione alla circostanza che la pubblicazione di notizie di carattere generale dovesse essere continuativa per l’intero periodo lavorato. La documentazione prodotta, secondo il ricorrente, dimostrava che molte delle notizie pubblicate nelle pagine della cronaca locale o nelle pagine dedicate allo sport avevano una rilevanza non prettamente e propriamente locale.

2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 c.c.n.l. nella parte in cui tale disposizione prevede che vada riconosciuta la qualifica di redattore al titolare di ufficio di corrispondenza, sul rilievo che la Corte non abbia assolutamente valorizzato le pubblicazioni della testata giornalistica che indicavano la residenza ed il numero di telefono dell’abitazione del ricorrente come sede dell’ufficio di corrispondenza per la provincia di Enna, essendo gli ulteriori requisiti previsti dalla norma sussidiari e non indispensabili. Si osserva che, peraltro, lo svolgimento delle funzioni dispiegate era necessario per il periodo richiesto ai fini dell’acquisizione della qualifica di cui all’art. 22 CCNLG.

3. Il terzo motivo si fonda sulla dedotta violazione dell’art. 2 c.c.n.l.g., e dell’art. 36 Cost., osservandosi che la Corte d’appello ha 7 errato nel liquidare le differenze retributive in misura pari alla (retribuzione fissa prevista per il collaboratore ex art. 2 ccnl (non inferiore a quella fissata nella tabella allegata rispettivamente per almeno quattro od otto collaborazioni al mese) e retribuzione minima per almeno due collaborazioni al mese prevista per il corrispondente ex art. 12 ccnl. Si assume che, oltre alla parte minima, debba essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate e che anche la giurisprudenza relativa all’art. 2 c.c.n.l.g. prevede che rientri nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un logico criterio per il compenso di un maggior numero di collaborazioni tenendo conto dell’importanza delle materie trattate, del tipo, qualità e quantità delle collaborazioni.

4. Con il quarto motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 2648 (rectius 2948) c.c., sul rilievo che ha errato il giudice nel ritenere che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti fosse di natura subordinata e nel ritenere che alla stabilità reale che lo caratterizzava dovesse conseguire la decorrenza dei crediti retributivi vantati nel corso del rapporto. Si sostiene che anche la liquidazione delle ulteriori voci che compongono la retribuzione non sia conforme al tipo contrattuale.

5. Col quinto motivo, si censura l’omessa pronuncia in relazione alla doglianza, asseritamente sollevata dal ricorrente in veste di appellante ed oggetto di contraddittorio, relativa alla mancata liquidazione di voci ulteriori che componevano la retribuzione del collaboratore fisso, quali indennità aggiuntiva, e/o di redazione, importi a titolo di vacanza contrattuale, per indennità meritocratiche e scatti di anzianità.

6. Con il sesto motivo, si deduce l’omissione di pronuncia per non avere il Collegio pronunciato sull’istanza ex art. 421 c.p.c., formulata a seguito della distruzione della documentazione contabile oggetto di specifica istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

7. Premesso che il primo motivo è in parte improcedibile per non avere il ricorrente provveduto a depositare il testo integrale dei c.c.n.l.g. tempo per tempo vigenti (ad eccezione di quello del 10.1.1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153/61), le censure con la stesso formulate attingono unicamente la valutazione di merito effettuata dalla Corte di Palermo. Le stesse non sono idonee a scalfire la ricostruzione della posizione professionale del G. compiuta nel giudizio di appello in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’esigenza del carattere generale delle notizie pubblicate. Il giudice del gravame ha idoneamente evidenziato che la quotidianità non equivale a dimostrare che la stessa fosse riferita anche all’indicato carattere generale della notizia e pertanto non può assumere rilevanza quanto afferma il ricorrente sul passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado nel quale era stato ritenuto provato che il G. avesse pubblicato quotidianamente sul giornale di Sicilia e che la documentazione prodotta dimostrasse l’elevatissimo numero di articoli redatti. Peraltro, il fatto di occuparsi in modo indistinto di tutti gli avvenimenti relativi alla zona a lui assegnata, e non di specifici settori, segna la principale distinzione tra il corrispondente ed il collaboratore fisso ex art. 2, dal quale il corrispondente, che è un giornalista operante in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale, si distingue per il fatto di non avere un campo di attività specializzato, fornendo, in relazione agli avvenimenti della zona assegnatagli, notizie e servizi interessanti le materie più disparate. La sentenza ha accertato che la attività svolta dal ^ G., oltre a non essere quotidiana, non si estendeva a tutte le notizie di rilievo nell’ambito territoriale assegnatogli e non copriva, per gli argomenti ed i temi trattati, tutti i settori della informazione interessanti il giornale, ciò che valeva a qualificare la sua attività in termini di collaborazione fissa (cfr., ex aliis, Cass. 5.5.2010 n. 10833 e Cass. 19.8.2013 n. 19199, Cass. 9.3.2004 n. 4797, Cass. 21.8.2004 n. 16543).

8. Quanto ai rilievi articolati nel secondo motivo, è sufficiente osservare che la norma di riferimento prevede l’esistenza nella sede decentrata di un “ufficio di corrispondenza”, e tale non poteva definirsi, come correttamente ha accertato la Corte del merito, l’ufficio di Enna ove operava il G., alla luce della stessa previsione contrattuale, secondo cui si intendono per uffici di corrispondenza quelli che provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale fornito dai vari corrispondenti e che trasmettono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste. Il ricorrente travisa il significato delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale, negando la ricorrenza della relativa fattispecie sul rilievo che non vi era, alle sue spalle, una struttura organica definibile come “ufficio di corrispondenza”, ha evidentemente inteso affermare, come già’ rilevato e sulla base di una interpretazione del contratto collettivo qui non specificatamente contestata, che la figura del titolare dell’ufficio presa in considerazione dalla medesima norma contrattuale – che qualifica come titolare di un ufficio di corrispondenza, accanto ad altre figure definite come meri corrispondenti, ma in uffici di corrispondenza più importanti (di New York, etc.) – presuppone che nell’ufficio operino anche altre figure di “corrispondenti” dirette dal “titolare”, nel caso in esame viceversa assenti. Le critiche del ricorrente non colgono sufficientemente tale significato di interpretazione della nozione di “ufficio di corrispondenza” rilevante ai fini di qualificarne il titolare (cfr. Cass. 12.4.2011 n. 8358).

9. Il terzo motivo è generico e non rapportato alla peculiarità del caso esaminato, senza considerare che non si indica in che termini, nei motivi di gravame, sia stata chiesta l’applicazione di un diverso criterio di determinazione delle differenze economiche e come la decisione della Corte del merito si sia posta in violazione di precisi ed individuati parametri normativi di riferimento.

10. Il quarto motivo è palesemente infondato, perché la natura subordinata del rapporto non poteva ritenersi controversa alla luce della prospettazioni svolte nel corso dell’intero giudizio, miranti al riconoscimento di una qualifica che presupponeva l’esistenza del vincolo della subordinazione, sul quale non vi era contrasto tra le parti.

11. La censura articolata nel quinto motivo è priva di ogni specificità, non essendo indicati i termini di una richiesta già formulata nel ricorso introduttivo per il riconoscimento di voci retributive ulteriori rispetto alle quali anche il giudice del gravame non si sia pronunciato, e, prima ancora non si riporta il motivo di appello dal quale si sarebbe potuto rilevare che una domanda in tal senso era stata avanzata, il che induce a ritenere connotato dal carattere della novità la relativa questione. E’ principio reiteratamente affermato da questa Corte quello secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio“(cfr., da ultimo, Cass. 9.8.2018 n. 20694, cass. 13.6.2018 n. 15430).

13. Il sesto motivo prospetta quale vizio di omessa pronuncia quello che tale non può essere configurato e pertanto la censura è mal formulata. Ed invero il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciatale soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 14.10.2017 n. 23194, Cass. 5.7.2016 n. 13716). Peraltro, va escluso che l’ordine di esibizione, a norma dell’art. 210 cod. proc. civ., possa supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. 29.7.2011 n. 16781). Quanto al rilievo sul mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice, va ribadito che nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non ì a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa e che non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché non sussista alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato (cfr. Cass. 11.3.2011 n. 5878; Cass. 5.11.2012 n. 18924).

14. Per tutte le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

16. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato o D.P.R..