PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 26 ottobre 2018

Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalità del credito d’imposta

Art. 1

Facoltà di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati al proprio dipendente per attività regolarmente effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, può scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti all’esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la modalità del credito di imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non può essere modificata successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 2

Istruttoria amministrativa del Dipartimento della protezione civile

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’esito delle verifiche istruttorie sulle richieste di rimborso presentate ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, contenenti, ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, la richiesta di fruire del rimborso mediante credito d’imposta, entro il limite delle disponibilità iscritte sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo, comunica l’importo effettivamente spettante al datore di lavoro che ha presentato la richiesta.

Art. 3

Istruttoria amministrativa da parte delle regioni

Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad attività ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle verifiche istruttorie di cui all’art. 2 e comunicano gli importi effettivamente spettanti al datore di lavoro, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla determinazione degli importi complessivamente comunicati dalle regioni ai sensi del comma 1 relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre.

Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione ed eventualmente in più tranches, fino alla concorrenza integrale, dai trasferimenti destinati alle regioni a fronte di rimborsi da esse istruiti e da liquidarsi con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i quali i datori di lavoro abbiano richiesto l’erogazione del rimborso mediante liquidazione delle somme spettanti all’esito dei controlli istruttori previsti.

Art. 4

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui all’art. 2, e le regioni per gli importi di cui all’art. 3, trasmettono all’Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche definite da quest’ultima, i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche derivanti dalle cessioni di cui all’art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese precedente ai sensi del comma 4 del presente articolo.

A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo spettante, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d’imposta di cui al presente articolo, con i relativi importi.

Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di Trento e Bolzano l’eventuale cessione del credito d’imposta, specificando l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all’Agenzia delle entrate.

Il credito ceduto è utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 5

Modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta

Il Dipartimento della protezione civile provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 della Banca d’Italia, degli importi corrispondenti alla somma dei crediti d’imposta riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, comunicati ai datori di lavoro beneficiari relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre.

I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle scadenze trimestrali indicate al comma 1.

Art. 6

Adempimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano

Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, anche nei rapporti con l’Agenzia delle entrate.

Art. 7

Modulistica

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad adeguare la relativa modulistica alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Allegato

MODULO

(Testo dell’allegato)