CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2019

Licenziamento – Obbligazione contributiva – Opposizione alla cartella esattoriale – Sentenza di annullamento del recesso – Efficacia retroattiva

Rilevato che

La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 10843/2012) ha rigettato l’impugnazione proposta da C.I. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’opposizione proposta dalla medesima società nei confronti della cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento dell’importo di € 16.894,17 per interessi di mora e somme aggiuntive dovuti al ritardato pagamento dei contributi afferenti al periodo gennaio 2003 – giugno 2006;

la Corte d’appello ha ritenuto che l’efficacia retroattiva della sentenza costitutiva di annullamento del licenziamento della dipendente S.L., giudicato illegittimo, determinava la non interruzione de iure anche del rapporto di previdenza con consequenziale affermazione dell’obbligo contributivo oggetto della cartella opposta;

per la cassazione della sentenza ricorre la società C.I. spa con unico articolato motivo, illustrato da memoria; l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

Considerato che

con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 18 I. n. 300 del 1970 in disposto combinato con la legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), in connessione coi commi da 217 a 225 ed assume che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, nessuna sanzione avrebbe potuto esserle irrogata al momento della scadenza dell’obbligazione contributiva, in quanto questa era venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva risorgere che all’atto del ripristino dello stesso, per cui l’insussistenza di fatto e di diritto del rapporto lavorativo, in conseguenza del licenziamento, escludeva in radice la possibilità di ravvisare un’omissione contributiva fino al concreto ripristino del rapporto;

in ogni caso, sarebbe stato impossibile pagare i contributi prima della riforma della sentenza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, così come era da escludere la retroattività degli effetti della sentenza di secondo grado anche con riguardo alla decorrenza dell’obbligo contributivo ed inoltre non poteva non tenersi conto del legittimo affidamento posto dalla parte datoriale sulla regolarità della determinazione del primo giudice che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento;

il motivo, in continuità con quanto affermato da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 2970 del 2018 richiamata dalla ricorrente quale precedente specifico, è fondato; come già affermato, infatti, successivamente alla decisione oggi impugnata si è avuta, nella materia oggetto di causa, una pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 19665 del 18.9.2014) secondo la quale “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione temporis“), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva:

nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora“, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva;

con tale decisione le Sezioni Unite hanno chiarito che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva perché in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b) che qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento;

nella fattispecie è pacifico che il licenziamento fu annullato in quanto ritenuto illegittimo e che fu emesso ordine di reintegra, dopodiché I’Inps intimò il pagamento dell’importo di € 16894,68 per somme aggiuntive ed interessi di mora a causa del ritardato pagamento, dopo la pronunzia giudiziale di annullamento del licenziamento, dei contributi relativi al periodo compreso fra lo stesso licenziamento ed il suo annullamento;

pertanto, considerato il principio di diritto sopra espresso dalle Sezioni Unite e tali essendo i presupposti di fatto della presente vicenda, deve dedursi che ha ragione la ricorrente a dolersi della decisione con la quale la Corte di merito le ha respinto l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di un importo per somme aggiuntive ed interessi di mora, solo per il fatto che il pagamento dei contributi era avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento;

in definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del giudizio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che valuterà la sussistenza dell’obbligo alla luce del principio sopra riportato;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.