PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 70
Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018 – Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
Art. 1
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».
Art. 2
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».
Art. 3
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
1. All’art. 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 luglio 2019».
Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
1. All’art. 4 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, al comma 3 il secondo periodo è soppresso.
Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.