CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3140
Consorzio di Bonifica – Reiterati rapporti a tempo determinato – Trasformazione – Rapporto a tempo indeterminato
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Catania, a conferma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, ha riconosciuto la trasformazione dei reiterati rapporti a tempo determinato intercorsi dal 2000 al 2006 tra F. V., operaio addetto alla manutenzione delle aree irrigue e il Consorzio di Bonifica n.9 di Catania in rapporto a tempo indeterminato.
Ha accertato che il Consorzio non aveva provato che l’attività richiesta al V. era di carattere contingente ed eccezionale rispetto agli ordinari compiti della struttura organizzativa dell’impresa consortile. Ha pertanto ritenuto che la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie (i contratti erano stati stipulati fra il 2000 e il 2006), dovesse essere quella privatistica di cui alla I. n.230 del 1962 e al d.lgs. n.368 del 2001, atteso che la normativa regionale aveva introdotto il divieto di conversione solo con la legge reg. n. 15 del 2004, la quale aveva reintrodotto l’obbligo per i consorzi di bonifica siciliani di procedere ad assunzioni con concorso pubblico, rendendo così inattuabile l’automatica conversione dei contratti con termine di scadenza per utilizzo abusivo degli stessi. Ha escluso la fondatezza della domanda risarcitoria, atteso che, essendo il rapporto di lavoro tra il V. e il Consorzio n.9 dì Catania proseguito anche dopo la domanda giudiziale, non era possibile quantificare il danno risarcibile.
La cassazione della sentenza è domandata dal Consorzio di Bonifica n.9 di Catania sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. F. V. resiste con tempestivo controricorso.
Ragioni della decisione
Con la prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co. l, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della norma statale sui contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla I. n.230/1962 e 368/2001, degli artt. 6-7 L.R. Sicilia 7/5/58 e dell’art. 32 L.R. 45/95”. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver ritenuto applicabile ai contratti stipulati dai Consorzi di Bonifica siciliani la disciplina prevista dalla normativa nazionale di cui alla legge n.230 del 1962 e per aver dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, pur in presenza dell’art. 32 della legge regionale della Sicilia n. 45 del 1995, la quale, facendo espresso divieto di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni, ha vietato la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro con termine di scadenza. La reiterazione del divieto da parte delle successive leggi regionali e l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, avrebbero chiarito che la conversione del rapporto nullo non trova applicazione in presenza di lex specialis che in deroga alla normativa generale vieta all’ente pubblico regionale, seppur economico, di assumere personale.
Con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co.l, n.3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 230/1962, del d.lgs. 368/2001, dell’art. 32 L.R. 45/95, dell’art. 3 L.R. 76/95, dell’art. 2 L.R. 16/2000, dell’art. 106 della L.R. 16/4/2003 n.4, art. 1 L.R. n.4/2006. Violazione dell’art. 14 Statuto Regionale Sicilia”. La sentenza impugnata non avrebbe interpretato correttamente la legislazione regionale, la quale ha inteso garantire, sia pure entro i limiti da essa stessa individuati, l’utilizzo del personale avventizio da parte degli enti regionali.
L’abuso di personale a termine, in tal caso, non potrebbe mai determinare l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro e neppure la conversione dei rapporti a termine successivamente prorogati, ma potrebbe produrre conseguenze unicamente nei limiti della tutela apprestata dall’art. 2126 cod. civ.
La terza e ultima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co.l, n.3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. 76/95, dell’art. 2 L.R. 16/2000, dell’art. 106 della L.R. 16/4/2003 n.4, art.l L.R. n.4/2006”. Il richiamo alle leggi regionali contenuto nei contratti a termine confermerebbe la legittimità dell’operato del Consorzio, atteso che dal quadro sistematico derivante dalie norme regionali indicate in rubrica, si desume la previsione della possibilità di utilizzo di personale a termine per l’adempimento dei fini istituzionali degli enti consortili.
Avrebbe, quindi, errato il Giudice dell’Appello a dichiarare nulla la clausola di apposizione del termine, respingendo il motivo di appello formulato dal ricorrente con riferimento alla legittimità del termine apposto ai contratti a termine, conclusi con l’odierno controricorrente.
I motivi da esaminarsi congiuntamente per connessione meritano accoglimento.
Ad avviso del Collegio la ricostruzione del dato normativo e la ricognizione dei principi affermati da questa Corte in tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, della Regione Sicilia, costituisce necessaria premessa per l’esame delle questioni sottoposte dal ricorso.
Quanto alla Legislazione della Regione Sicilia in tema di assunzioni, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 2015, ricostruita la normativa, di carattere generale, dettata dalla Regione Sicilia per le assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, hanno affermato che:
1. Il reclutamento del personale dell’amministrazione regionale siciliana e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non, previsti dalla L. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, dall’entrata in vigore di quest’ultima, non è più subordinato all’espletamento esclusivo del pubblico concorso;
2. da tale momento, il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo deve essere assunto “ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16”, ovvero “sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti”, con avviamento numerico alla selezione “secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”;
3. dall’entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo “non trovano applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali”;
4. tale disposizione fa venir meno per gli enti pubblici economici ivi indicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggetti pubblici sopra indicati;
5. ne consegue che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, non è condizionata dall’esistenza dell’obbligo di espletamento delle procedure selettive;
6. tale sistema è regredito con l’entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, la quale con il sopra richiamato art. 49, ha reintrodotto lo strumento concorsuale, prevedendo l’espletamento del “concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d’idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo” (comma 1).
Il complesso normativo appena sintetizzato, secondo le scansioni temporali derivanti dall’entrata in vigore delle singole fonti normative, costituisce, dunque, la nuova disciplina delle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti pubblici regionali, che sostituisce quella originaria della legge del 1958, da considerare ormai abrogata in base ai normali principi in materia di successione delle leggi.
In fattispecie regolata dalla legislazione regionale siciliana, dopo l’entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L.R. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, e prima dell’entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è condizionata dall’obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive.
I principi innanzi richiamati, condivisi dal Collegio, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi, come correttamente accertato e statuito nella sentenza impugnata, la natura di enti pubblici economici (“ex multis” Sez.Un. n.1548/2017; Cass. n.14679/2016, n.12242/2012).
Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale (nei termini ricostruiti ed interpretata dalla sentenza delle Sez.Un. di questa Corte n. 4685 del 2015), dettata in via generale per il reclutamento del personale dell’amministrazione regionale siciliana e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non.
Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1- bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sul rilievo che l’ordinanza di rimessione aveva tralasciato di esaminare le leggi della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 45 e 30 ottobre 1995, n. 76 che “a ben vedere, disciplinano la fattispecie in questione prevedendo peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato, stabilite, in particolare, dall’art. 30 della legge reg. Siciliana n. 45 del 1995 e dagli artt. 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 76 del 1995 in deroga, limitatamente ai contratti a tempo determinato, al divieto generale di assunzioni posto dall’art. 32 della legge regionale n. 45 del 1995.
Tale normativa, che riguarda specificatamente il tema delle assunzioni a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica regionali, benché sia precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, richiamato le decisioni di questa Corte n. 21331, n. 21332, n. 21263, n. 21264 e n. 21265 del 2017, evidenziando che esse avevano esaminato tale disciplina.
Quanto alla disciplina regionale in tema di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica, la L.R. 6.4.1981 n. 49 (recante norme provvisorie in materia di bonifica), dispone, all’art. 3 “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici”. Essa stabilisce, dunque, il divieto di nuove assunzioni fuori organico.
La L.R. 25 maggio 1995 n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’Esa e disposizioni per i commissari straordinari), all’art. 30, nel testo modificato dall’art. 1, della L.R. 25.5.1995 n. 48, dall’art. 12, della L.R. 18 .5.1996 n. 33, dall’art. 3, della L.R. 30 ottobre 1995 n. 77, consentì ai consorzi di assumere “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti” che nel triennio 1992/1994 avevano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio”.
L’art. 30 della richiamata L.R. n. 45 del 1995 con il c. 4 introdusse, inoltre, misure assistenziali che garantivano nei successivi anni (triennio 1996-1998), in presenza di specifici presupposti, ai lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze del medesimo consorzio, un certo numero di giornate lavorative (inferiore a 250 giornate lavorative a fini previdenziali, nel triennio 1992-1994 ) a fini previdenziali”, secondo le istruzioni contenute nella Circolare che l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste avrebbe emanato.
L’assunzione a tempo indeterminato fu estesa, dal c. 5 bis del richiamato art.30, introdotto dall’articolo 12 della L.R. 18.5.1996 n. 33, “fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio” agli operai, ai braccianti agricoli, e agli altri soggetti non rientranti nel comma 1 “già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell’anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola”, secondo un meccanismo di progressivo completamento dei contingenti descritto dal successivo c.5 ter (anche questo comma è stato aggiunto dall’art. 12 della L.R. 18 maggio 1996 n. 33).
Il c. 6 del richiamato art. 30 stabili che i rapporti di lavoro dovevano essere instaurati “in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore”.
Questo piano straordinario di stabilizzazione e di misure occupazionali- assistenziali fu accompagnato dall’imposizione del divieto (art. 32), “di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale” dalla data di entrata in vigore della legge e dalla predisposizione, da parte della Regione, delle risorse finanziare necessarie per l’applicazione dell’art. 30 (art. 36 commi 3 e 4).
La successiva L.R. 30 ottobre 1995, n. 76 (“Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura”), all’art. 3 autorizzò i Consorzi di bonifica e di bonifica montana, a decorrere dall’1 gennaio 1996, in presenza di “comprovate esigenze funzionali”, a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d’opera utilizzati nel triennio 1992 – 1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi e con le modalità previste dal c. 6 dell’art. 30 della L.R. n 45 del 1995.
L’efficacia di questa disposizione fu prorogata al 31 dicembre 1999 dall’art. 1, della L.R. 6.8.1999 n. 12 e al 31.12.2001 dall’art. 2, della L.R. 22.8.2000 n.16.
La L.R. n. 76 del 1995 all’art. 4 c. 1 previde, inoltre, che “Nelle more dell’attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l’esecuzione di lavori definiti e predeterminati avente carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230”.
La L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (Norme programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), con l’art. 106 c. 1, “nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”, prorogò i contratti di cui all’articolo 3, della L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, fino al 1 dicembre 2008 , (termine, poi, prorogato dall’articolo 1, della L.R. del 1.2.2006 n. 4 al 31 dicembre 2008 e ulteriormente prorogato al 31.3.2010 dall’art. 1 c. 2, della L.R. 29.12.2009 n. 13).
Il citato articolo 106 della L.R. n. 4 del 2003 al c. 2 introdusse, inoltre, misure occupazionali assistenziali analoghe a quelle previste dall’art.30 della L.R. n. 45 del 1995.
Il legislatore regionale con l’art. 1 c. 10 della L.R. 29.12. 2008 n. 25 ha ribadito il divieto di assunzione di nuovo personale “alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione” (eccezion fatta quanto alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere agli enti del settore C.E.F.P.A.S., ex art. 32 della L.R. n.5 del 2009) e ha consentito (c. 10 bis, inserito dall’art.8 della L.R. 29 dicembre 2010) il ricorso alle procedure di mobilità previste dall’art. 30 del d. Igs. n.165 del 2001.
La L.R. 28 giugno 2010, n. 14 (Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica), all’art. 1 comma 2 ha confermato il divieto per i consorzi di bonifica di “procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi”, ad eccezione di quelle correlate all’estensione delle garanzie occupazionali (volte a sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti).
Il quadro normativo nei termini innanzi ricostruito, attesta che la L.R. n. 76 del 1995, là dove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della L. n. 30 del 1962, (“in caso di comprovate esigenze funzionali”, art. 3 c. 1 e ove “occorrente per l’esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale”, art.4) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32, diversamente da quanto affermato nelle decisioni di questa Corte n. 18532 del 2013 e n. 12242/2012, i cui principi, già superati dalle decisioni assunte nn. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 20107, il Collegio non ritiene di condividere.
La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale- assistenziale.
L’individuazione specifica, nella quantità, delle risorse finanziare che, per ciascun periodo di bilancio, la Regione era tenuta a mettere a disposizione per il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e per l’attuazione del sistema delle garanzie occupazionali, attesta, poi, in modo inequivocabile, l’intenzione del legislatore regionale di cristallizzare le piante organiche, e di non ampliarle nella misura corrispondente al numero dei lavoratori che i consorzi di bonifica erano stati autorizzati ad assumere a tempo determinato, “…in caso di comprovate esigenze funzionali”, ovvero “…ove occorrente per l’esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale”.
In continuità con le decisioni Cass. nn.21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 2017 sopra richiamate, deve considerarsi, altresì, che la legge n. 76 del 1995 si pone in linea di coerenza sistematica con il divieto di assunzioni a tempo indeterminato imposto dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995, la quale ha ridotto drasticamente il numero degli enti consortili e ha controbilanciato, come già evidenziato, il divieto di nuove assunzioni con la previsione (art. 30) di un piano straordinario di “stabilizzazioni” in favore di coloro i quali avevano prestato attività lavorativa a tempo determinato per un triennio (stabilizzazione estesa dal c. 5 bis del richiamato art.30, introdotto dall’articolo 12 della L.R. 18.5.1996 n. 33).
Risulta, dunque, chiara, la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla Legge n. 230 del 1962.
Va anche osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 347 del 1999, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997, (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), sollevata con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ha, tra l’altro osservato che “Né la paventata stabilizzazione di pregressi rapporti precari sembra, invero, potersi evincere dalla consentita “proroga degli interventi” fino al 1999, dovendosi tale locuzione riferire, logicamente e ragionevolmente, non ai singoli rapporti in atto, bensì all’utilizzo in sé dello strumento del contratto a termine”.
E’ opportuno ribadire (Cass. nn.21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 2017, Cass. 4895/2012) che il divieto di assunzione cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili.
La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della L.R. n. 76 del 1995, non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato (Sez.Un.n.2991/1986; Cass. nn. 1308/2013, 11163/2008, 10376/2001, 7741/2001, 5617/2000).
Va anche considerato, che l’automatica trasformazione del rapporto intercorso inter partes finirebbe per eludere II divieto di assunzione imposto dal richiamato art. 32 della L.R. n. 45 del 1995.
Dal divieto di assunzione a tempo indeterminato, imposto dall’art. 32 della L.R. n.45 del 1995, applicabile ratione temporis, consegue che i rapporti di lavoro instaurati in violazione di detto divieto, sono affetti da nullità e vanno, pertanto, considerati come rapporti di fatto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 2017). Non sono condivisibili le diverse conclusioni espresse da Cass. n.31522 del 2018 e Cass. n. 157 del 2019 che, nel ritenere applicabile ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza n.4685 del 2015, non hanno considerato la specificità della normativa dettata per i Consorzi, valorizzata, invece, dai precedenti di questa Corte, successivi all’arresto delle Sezioni Unite, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. n. 80 del 2018, sopra richiamata. Queste ragioni escludono la sussistenza dei presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, sollecitata, peraltro inammissibilmente dopo l’udienza di discussione, dal controricorrente con l’istanza del 15.1.2019.
Alla stregua del quadro normativo sopra esaminato, può in definitiva affermarsi che la sentenza impugnata, nel ritenere che il divieto di conversione dei successivi contratti a termine per il Consorzio ricorrente fosse entrato in vigore solo in seguito alla Legge Regionale n.15 del 2004, che aveva reintrodotto l’obbligo del concorso pubblico, ha mancato di dare attuazione ai seguenti principi di diritto derivanti dalle considerazioni sopra esposte, che di seguito vengono così delineati:
– la L.R. n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con tale legge;
– il divieto di nuove assunzioni, fuori organico e a tempo indeterminato, previsto dall’art. 32 della L.R. n. 45 del 1995, che cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili, implica che i rapporti di lavoro instaurati in violazione del detto divieto sono affetti da nullità e non ne è consentita la trasformazione o conversione in un rapporto dì lavoro a tempo indeterminato, non essendo possìbile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine;
– l’attività lavorativa prestata con inosservanza dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, che sono enti pubblici economici regolamentati, finanziati, e vigilati dalla Regione, produce per il lavoratore i diritti previsti dall’art. 2126 cod.civ. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l’applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod. civ., con applicazione dei principi affermati nelle sentenze Sez. Un. n.5072/2016 e Cass. n.11374/2016.
In definitiva, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Si dà atto che, stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Consorzio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.