CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2019, n. 3311
Settore industriale – Lavorazioni distinte e separate – Tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Applicazione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc S. avverso la cartella notificata su istanza dell’Inail per un ammontare di Euro 537.926,33 per premi corrisposti in misura inferiore ed accessori a seguito di riclassificazione dell’attività svolta dalla società.
La Corte territoriale ha esposto che la società svolgeva presso lo stabilimento di Trieste la produzione di ghisa e derivati dell’acciaio e quella di produzione di carbon coke e che la maggior parte del coke veniva destinato all’altoforno e per 1/3 commercializzato e ceduto terzi.
Secondo la Corte le due linee di produzione – ghisa e derivati dell’acciaio da un lato e carbone coke dall’altro – erano tra loro autonome e separatamente organizzate e le attività propedeutiche iniziali e finali quali lo scarico, la movimentazione e stoccaggio del carbone vi sarebbero stati anche se l’approvvigionamento di carbone fosse fatto all’esterno.
Ha affermato, pertanto, che non risultava ipotizzabile che il processo produttivo del carbon coke potesse essere considerato parte integrante del ciclo lavorativo siderurgico e che, dunque, fosse ravvisabile una commistione tra le due attività di produzione tale da realizzare un rischio diverso da quello proprio a ciascuna delle due lavorazioni; ha, pertanto, concluso che si trattava di lavorazioni distinte e separate, dovendo trovare applicazione ad ognuna di esse la corrispondente voce di tariffa ai sensi dell’art. 6 delle MAT (modalità applicazione delle tariffe) per l’esercizio delle attività complesse e non già di un unico ciclo produttivo come preteso dall’Inail.
Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo. Resiste la soc S. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ragioni della decisione
3. L’Inail denuncia violazione del DM 12/12/2000 ed in particolare errata applicazione della tariffa 2143 (combustibili fossili) e mancata applicazione della tariffa 6111 (produzione ghisa ed acciaio) del DM citato.
La questione attiene alla corretta applicazione del DM in relazione alla nozione di lavorazione principale e complementare con riferimento alle voci 6111 e 2143. L’Inail ritiene che la produzione di coke sia operazione complementare e connessa e, pertanto, deve seguire la classificazione della lavorazione principale, e cioè 6111, e non già, come affermato dalla Corte, la tariffa 2143.
Secondo Inail la decisione è basata su un erroneo significato di lavorazione in violazione dell’art 4 DM avendo dato rilevanza all’autonomia delle linee produttive presenti negli stabilimenti che, invece, benché distinte, svolgono operazioni necessarie a realizzare quanto descritto nella tariffa 6111 e cioè la produzione di ghisa.
Rileva che la produzione di coke all’interno dello stabilimento è determinata dalla necessità aziendale di garantire l’alimentazione dell’alto forno in modo costante (pena danni irreparabili) con le quantità necessarie di coke aventi le caratteristiche ottimali e che solo l’eventuale eccedenza viene venduta a terzi risultando accertato che la produzione di coke viene utilizzato per la maggior parte nella produzione di ghisa e che pertanto non può essere considerata avulsa dalla produzione di ghisa.
Osserva che anche l’esame letterale della tariffa 6111 conforta la tesi accolta comprendendovi anche il “Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa…” e che la voce tariffaria 2143 potrebbe essere applicata solo per la parte eccedente.
4. Il ricorso va accolto.
È opportuno premettere che per giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16688/2017) i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati.
Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360, corna 1°, n. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034).
5. – Ciò posto va osservato che l’art. 4 del d.m. 12/12/2000 prevede il concetto di lavorazioni stabilendo che “Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi“.
La lavorazione principale identifica quindi il ciclo tecnologico e produttivo e comprende attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi (Cass. n. 5649 del 2013).
L’art. 6 del d.m. del 2000 riguarda invece l’esercizio di attività complesse e prevede che “contr, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25“.
6. La Corte d’appello, dopo aver correttamente rilevato che il problema atteneva all’inquadramento ai fini del rischio assicurato “se cioè trattasi di operazione complementare e sussidiaria , comunque connessa al ciclo produttivo .. o di attività complessa articolata in più lavorazioni previste espressamente dalla tariffa ai sensi dell’art 6 del d.m. citato”, ha escluso la sussistenza della prima ipotesi. La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che le due linee di produzione (in sintesi ghisa e derivati dell’acciaio da un canto, e carbone dall’altro) erano fra di esse autonome e che le attività propedeutiche iniziali e finali quali lo scarico, la movimentazione, lo stoccaggio vi sarebbero state anche se gli approvvigionamenti di carbone fossero stati fatti all’esterno. Ha, poi, affermato che “non risulta pertanto ipotizzabile in questo caso una commistione fra le due attività (produzione di ghisa e di carbone) che concretizzi un rischio diverso da quello loro proprio come singole lavorazioni)”.
Le affermazioni della Corte non possono essere accolte. La Corte, infatti, ha dato rilievo esclusivo alla circostanza che le due linee produttive sono autonome e che, dunque, non sarebbe “neppure ipotizzabile “una commistione fra le due attività.
La Corte territoriale ha, invece, del tutto omesso di accertare ciò che invece la norma gli imponeva e cioè l’eventuale esistenza di complementarietà e sussidiarietà tra le due lavorazioni, cioè che tra le due linee vi fosse un rapporto funzionale.
Limitando l’accertamento all’autonomia delle lavorazioni la Corte non si è attenuta alla disciplina contenuta nel DM ed è pervenuta ad affermare che l’attività di produzione del carbone coke, essendo prevista dalla tariffa come lavorazione autonoma, non potrebbe essere considerata nella voce relativa all’attività principale di produzione di ghisa e acciaio.
La Corte invece, avrebbe dovuto esaminare se la lavorazione del carbone coke fosse connessa funzionalmente al ciclo di operazioni necessario per la lavorazione principale ovvero essendo “in connessione operativa con l’attività principale”, oltre ad essere svolta dal medesimo datore.
7. Le censure dell’Inail non si risolvono in una richiesta a questa Corte di rivalutazione dei fatti quali accertati dai giudici di merito, ma denunciano la violazione delle norme che disciplinano la fattispecie.
Né contro le doglianze dell’Inail può essere richiamato il precedente di questa Corte n. 20762/2018 atteso che esso è stato emessa tra parti diverse, in relazione ad un diverso stabilimento e su ricorso proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia di cui , peraltro, non è dato conoscere la concreta motivazione .
8. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento perché svolga una nuova valutazione della situazione tenendo conto dei principi di cui sopra.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5245 - Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l'inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27550 - In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10993 depositata il 26 aprile 2023 - In tema di contenzioso tributario, " il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l'omessa comunicazione dei mutamenti…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 - Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2517 depositata il 27 gennaio 2023 - In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…