MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 29 gennaio 2019

Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Art. 1

Modifica dell’Allegato B

A decorrere dal 1° aprile 2019 le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. Di conseguenza, al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato B, recante l’elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, è modificato nel modo seguente:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

– Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

– Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

– Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Elenco dei conti esclusi:

– polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.».

I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante;

b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

Art. 2

Modifica dell’Allegato D

  1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
“N.Giurisdizioni
1ALBANIA
2ANDORRA
3ANGUILLA
4ANTIGUA E BARBUDA
5ARABIA SAUDITA
6ARGENTINA
7ARUBA
8AUSTRALIA
9AUSTRIA
10AZERBAIJAN
11BARBADOS
12BAHAMAS
13BAHRAIN
14BELGIO
15BELIZE
16BERMUDA
17BONAIRE
18BRASILE
19BULGARIA
20CANADA
21CILE
22CIPRO
23COLOMBIA
24COREA
25COSTA RICA
26CROAZIA
27CURAÇAO
28DANIMARCA
29EMIRATI ARABI UNITI
30ESTONIA
31FEDERAZIONE RUSSA
32FINLANDIA*
33FRANCIA**
34GERMANIA
35GHANA
36GIAPPONE
37GIBILTERRA
38GRECIA
39GRENADA
40GROENLANDIA
41GUERNSEY
42HONG KONG
43INDIA
44INDONESIA
45IRLANDA
46ISLANDA
47ISOLA DI MAN
48ISOLE CAYMAN
49ISOLE COOK
50ISOLE FAROE
51ISOLE MARSHALL
52ISOLE TURKS E CAICOS
53ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54ISRAELE
55JERSEY
56KUWAIT
57LETTONIA
58LIBANO
59LIECHTENSTEIN
60LITUANIA
61LUSSEMBURGO
62MACAO
63MALESIA
64MALTA
65MAURITIUS
66MESSICO
67MONACO
68MONSERRAT
69NAURU
70NIGERIA
71NIUE
72NORVEGIA
73NUOVA ZELANDA
74PAESI BASSI
75PAKISTAN
76PANAMA
77POLONIA
78PORTOGALLO***
79QATAR
80REGNO UNITO
81REPUBBLICA CECA
82REPUBBLICA POPOLARE CINESE
83REPUBBLICA SLOVACCA
84ROMANIA
85SABA
86SAINT KITTS E NEVIS
87SAINT LUCIA
88SAINT VINCENT E GRENADINES
89SAMOA
90SAN MARINO
91SEYCHELLES
92SINGAPORE
93SINT EUSTATIUS
94SINT MAARTEN
95SLOVENIA
96SPAGNA****
97SUDAFRICA
98SVEZIA
99SVIZZERA
100TURCHIA
101UNGHERIA
102URUGUAY
103VANUATU
* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.”.