CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3566
Demansionamento – Reintegra nelle originarie mansioni – Ulteriori comportamenti mobizzanti – Risarcimento
Rilevato
che con sentenza dell’11 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, a fronte della domanda proposta da M.M. nei confronti di T.I. S.p.A. avente ad oggetto l’accertamento del subito demansionamento con reintegra nelle originarie mansioni e degli ulteriori comportamenti mobizzanti con conseguente condanna della Società datrice al risarcimento dei relativi danni, ivi compresi quelli derivanti dalla perdita degli incentivi connessi alle sue originarie mansioni nonché dalla perdita di chance, accertava la sussistenza della denunciata dequalificazione professionale dal gennaio 2009 e condannava la Società, al pagamento del relativo danno a decorrere dalla predetta data fino a quella della pronuncia della sentenza di primo grado, quantificato in euro 500,00 netti mensili nonché al risarcimento del danno biologico e morale; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice erroneamente valutato le deduzioni di cui al ricorso introduttivo relative alle mansioni espletate dal M. nel settore “project management” e rigettato le istanze istruttorie formulate nel ricorso medesimo, all’esito del cui espletamento in sede di gravame, la denunciata dequalificazione professionale è risultata sussistente, non provato il mobbing, con particolare riferimento alla dimostrazione dell’intento vessatorio e persecutorio da parte datoriale, dovuto, pertanto, solo in relazione alla dequalificazione il risarcimento del danno non patrimoniale nelle componenti del danno alla professionalità, quantificato nel 25% della retribuzione lorda, del danno biologico, valutato all’esito della CTU nella percentuale del 7%, del danno morale, autonomamente valutato sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver limitato la pronunzia risarcitoria al periodo compreso tra la data di decorrenza dell’accertata dequalificazione e quella di emanazione della sentenza di primo grado, pur a fronte di elementi probatori attestanti il protrarsi dell’illecito anche oltre il periodo considerato;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., il ricorrente, pur facendo riferimento nell’incipit ad ulteriori profili di danno in ipotesi non considerati dalla Corte territoriale, finisce poi per riproporre la medesima censura di cui al primo motivo, relativa all’arbitraria limitazione temporale del danno riconosciutogli;
che i formulati motivi, entrambi, a ben vedere, riconducibili alla medesima censura, devono ritenersi infondati avendo correttamente la Corte territoriale contenuto la pronunzia entro i limiti delineati dall’originaria domanda, nulla ostando alla proponibilità da parte del ricorrente di analoga domanda, sostenuta da idonee allegazioni e prove, in relazione al periodo successivo;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.