CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3763
Tributi – IVA – Importazioni – Rettifica dichiarazioni doganali – Deposito IVA – Introduzione ed estrazione della merce nello stesso giorno – Legittimità
Rilevato che
1. la Direzione Regionale delle Dogane per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha emesso due inviti di pagamento – n. 2008/1117 e n. 2008/1118 – dell’iva all’importazione nei confronti della società S. Srl, gestore di deposito doganale e deposito Iva, in esito ad un controllo dell’ufficio compendiato in un processo verbale di constatazione con il quale si rilevava la violazione dell’articolo 50-bis Decreto legge numero 331/93.
2. La contribuente impugnò gli inviti di pagamento in primo grado senza successo. Secondo il giudice di primo grado, si era constatato che nel deposito Iva, gestito dalla ricorrente, le merci, tranne che in poche operazioni, erano state estratte nello stesso giorno in cui erano state immesse.
3. La Commissione tributarla regionale del Piemonte ha accolto l’appello della S. Srl ritenendo che: a) l’amministrazione finanziaria non aveva dimostrato i fatti costitutivi della maggiore pretesa impositiva, ovverosia la mancata introduzione materiale delle merci importate all’interno del deposito Iva; b) le dichiarazioni rese da un solo autotrasportatore, non avevano natura di testimonianza e, in mancanza di ulteriori riscontri, erano inidonee a fondare un’affermazione di responsabilità della contribuente; c) in contrario, le bollette doganali, aventi natura di atto pubblico, attestavano l’introduzione delle merci nel deposito Iva; d) non era accoglibile la tesi sostenuta dall’ufficio secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 16, comma 5 bis del decreto legge n. 331/1993 (recte: decreto-legge numero 185/2008, convertito con modificazioni nella legge numero 2/2009) era riferibile solo alle prestazioni di servizi: con richiamo alla relazione illustrativa, si ritiene corretta la prassi di condurre i container nell’area antistante il deposito stesso; e) era irrilevante che l’introduzione e l’estrazione della merce dal deposito risultasse effettuata il medesimo giorno, in quanto l’articolo 108, comma 1, del Codice Doganale Comunitario non prevedeva limitazioni alla durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale; f) sotto rappresentava una duplicazione di imposta stante “il regolare (e corretto) adempimento degli obblighi IVA da parte dell’importatore”.
4. Contro questa sentenza propone ricorso la Agenzia delle Dogane per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui la contribuente replica con controricorso.
Considerato che
1. La società S. s.r.l., con memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., in data 28 novembre 2018 ha depositato il provvedimento con il quale l’Ufficio, a seguito della sentenza della CGUE 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/14 e della circolare 16D del 2014, attesta di aver depositato presso la CTR del Piemonte una memoria integrativa ai sensi dell’art. 24 del d. Igs. 546/92 per “cessazione della materia del contendere”.
2. L’Avvocatura dello Stato, con memoria del 5/12/2018, depositata ai sensi dell’art. 380-bis 1, c.p.c., ha, quindi, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente agli inviti di pagamento n. 1117 e 1118 del 2008 oggetto di causa, a suo tempo emessi nei confronti del gestore del deposito, per essere stati gli importi di cui agli stessi inviti corrisposti interamente dai soggetti obbligati in solido.
3. Atteso che oggetto della vicenda giudiziaria è la sola rettifica delle dichiarazioni doganali, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata della materia del contendere.
4. Avuto riguardo al fatto che la sentenza della Corte di Giustizia è intervenuta in un secondo tempo, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.