CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3755
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Agevolazioni fiscali – Terreni edificabili – Acquisto
Ritenuto che
1. I.M.L. s.r.l. impugnava l’avviso notificatole dall’Agenzia delle entrate con il quale era stato rettificato il valore dichiarato dei terreni edificabili siti nel comune di Orbetello da essa acquistati con atto del 12 luglio 2007 ed erano state liquidate le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La contribuente sosteneva in via pregiudiziale che l’emissione dell’avviso era preclusa dall’avvenuta notificazione di un precedente avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia aveva revocato le agevolazioni di cui essa aveva usufruito per l’acquisto, dapprima ai sensi dell’art. 5 della I. n. 168/82 e, successivamente, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della I. n. 388/2000; nel merito contestava la pretesa, in quanto fondata su una perizia UTE inattendibile.
La commissione tributaria provinciale di Grosseto, in accoglimento di questo secondo motivo di impugnazione, annullava l’atto impositivo.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha accolto l’eccezione pregiudiziale riproposta nel grado dalla società, affermando che costituisce principio fondamentale quello secondo cui l’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria ha natura unitaria e comporta l’obbligo di esaminare l’atto in tutte le sue sfaccettature; con la conseguenza che, anche nel caso in cui riscontri più violazioni, l’Ufficio non può emettere più avvisi in tempi diversi, atteso che l’avviso emesso per una violazione costituisce manifestazione della ritenuta conformità a legge, per il resto, dell’atto sottoposto ad accertamento.
2. Avverso la sentenza, depositata il 12.3.2013, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 41, 42, 43, 51, commi 2 e 3, e 52 del d.P.R. n. 131/86, la ricorrente, premesso che i due avvisi notificati ad I.M.L. si fondano su presupposti diversi, contesta l’assunto della CTR secondo cui, una volta emanato il primo avviso per il recupero delle agevolazioni di cui la società aveva illegittimamente usufruito, essa avrebbe consumato il proprio potere di accertamento del maggior valore dei terreni acquistati dalla contribuente.
2. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla controricorrente sui rilievi dell’inesatta o mancata individuazione delle norme che si assumono violate e della duplice qualificazione del vizio denunciato, dedotto quale violazione e/o falsa applicazione di legge.
Premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non costituisce condizione necessaria ai fini dell’ ammissibilità del ricorso per cassazione l’esatta indicazione delle disposizioni di legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (fra moltissime, Cass. nn. 19882/2013, 6671/2006, 4349/2000), va rilevato che il motivo pone con chiarezza una questione di puro diritto, che non è inficiata dalla sua sussunzione (peraltro di mero stile) sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
3. Il motivo è fondato.
In mancanza di una norma specifica che lo preveda, non può infatti ritenersi precluso all’amministrazione finanziaria di emettere, in relazione al medesimo atto oggetto di accertamento, due successivi avvisi, fondati su presupposti diversi, purché entro il termine di decadenza stabilito dalla legge. Né tale preclusione può ritenersi ricavabile da un supposto, e non codificato, principio della natura “unitaria” dell’azione accertativa, che, comunque, non varrebbe ad escludere la possibilità dell’Ufficio di recuperare con due atti distinti le imposte dovute in base alle diverse violazioni accertate.
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 295 e 324 cod. proc. civ.. Assume che la CTR, pur dando atto della pendenza di altro giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’atto di revoca delle agevolazioni, avrebbe implicitamente accolto le prospettazioni di Immobiliare M.L. in ordine alla loro spettanza, in tal modo decidendo di una questione pregiudiziale devoluta ad altro giudice, in violazione del principio di formazione del giudicato e dell’art. 295 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna affermazione, né implicita, né tantomeno esplicita, della fondatezza del ricorso proposto da I.M.L. avverso l’avviso di liquidazione notificatole per il recupero delle agevolazioni fiscali di cui ha usufruito.
5. Con il terzo motivo, che lamenta un ulteriore vizio di nullità della sentenza impugnata, l’Agenzia sostiene che la statuizione con la quale la CTR, limitandosi a far riferimento alla pronuncia di primo grado, ha escluso la valenza probatoria della perizia dell’UTE si fonda su una motivazione meramente apparente.
5.1. Con il quarto motivo la ricorrente ripropone la censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
Anche questi motivi, esaminabili congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili, in quanto non investono un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma un mero rilievo incidentale del giudice d’appello, che, dopo aver fatto cenno all’inefficacia probatoria della perizia, ha chiaramente fondato la decisione unicamente sull’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla società.
6. All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.