AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2019, n. 34
Regime speciale per lavoratori impatriati – articolo 16 del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Quesito
La Società ALFA S.p.A., in qualità di sostituto d’imposta, propone istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime fiscale per i lavoratori “impatriati” di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ad un lavoratore rientrato in Italia nel 2018 ed assunto alle sue dipendenze a decorrere dal 1 settembre 2018.
Trattasi dell’Ing. BETA, nato in Belgio, laureatosi in ingegneria civile presso l’Università di Pisa nell’anno 2000. Tale soggetto è stato residente all’estero dal 15 maggio 2011 al 19 luglio 2018, periodo durante il quale ha svolto ininterrottamente attività di lavoro dipendente presso la società GAMMA.
Successivamente egli ha trasferito la residenza in Italia il 20 luglio 2018, assumendo l’impegno di rimanervi per almeno due anni. Assunto alle dipendenze della Società istante il primo settembre 2018, egli ha presentato il 12 settembre 2018 richiesta di applicazione dei benefici fiscali di cui alla disposizione richiamata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che il proprio dipendente abbia diritto a fruire del regime agevolato di cui all’articolo 16 del d.Lgs. 147 del 2015 a decorrere dall’anno di trasferimento della residenza (2019), e limitatamente a quattro periodi di imposta successivi al predetto trasferimento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Al verificarsi dei requisiti e delle condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 16, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il comma 1 dell’articolo 16 del d.Lgs. 147 del 2015 riconosce l’agevolazione a tutti i soggetti, cittadini e non dell’Unione europea, che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a decorrere dall’anno 2016, e che:
“a) non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
c) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3″.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”
Le condizioni sopra indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Ciò posto, dalle informazioni rese dalla Società istante in sede di interpello, e dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza:
– il dott. BETA è stato residente all’estero dal 15 maggio 2001 al 19 luglio 2018 – come si evince dal certificato di residenza AIRE rilasciato dal Comune di ……..e dai dati presenti in A.T. – rientrando in Italia il 20 luglio 2018;
– egli è stato assunto dalla Società istante con contratto a tempo determinato per cinque anni, con decorrenza 1 settembre 2018 con la qualifica di dirigente, come risulta dalla copia della proposta di assunzione allegata all’istanza;
– presta l’attività lavorativa per una Società italiana e si è impegnato a permanere in Italia per almeno due anni, come da copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allagata all’istanza.
La scrivente ritiene che, al ricorrere delle circostanze evidenziate – non oggetto di controllo in questa sede – il dipendente della Società istante possa accedere al regime fiscale previsto dalla disposizione agevolativa con effetto a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, ovvero dal 2019 e per i quattro anni successivi. Il rimpatrio successivo al 3 luglio 2018 non permette invece l’applicazione dell’agevolazione ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nel corso di tale anno di imposta.