AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 5

Articolo 60 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, artt. 49, 50 e 51 TUIR – Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari riservati da una Società in sottoscrizione ai managers

Nei casi di investimenti aventi ad oggetto partecipazioni societarie effettuati dai managers di una Società, il rispetto del requisito dell’investimento minimo dell’1% di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 richiede per espressa previsione normativa – ai fini della presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale dei proventi percepiti dai managers, derivanti da diritti patrimoniali rafforzati – “un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento…del patrimonio netto nel caso di società (…)”, patrimonio netto da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima (cfr. circolare n. 25/E del 2017, par. 3, lett. b).

Stante il chiaro tenore letterale della disposizione, non è condivisibile la tesi volta a circoscrivere la base di commisurazione dell’investimento minimo dei managers al solo capitale investito dalla Società partecipata nelle partecipazioni di società di un particolare settore (ad es., settore tecnologico e digitale) anziché all’intero patrimonio netto corrente della medesima Società. La destinazione dell’attività di investimento allo specifico settore tecnologico e digitale non muta la base di commisurazione dell’investimento minimo né riduce il valore del patrimonio netto da confrontare con il valore dell’investimento dei managers.

Per ciò che concerne l’integrazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017 (postergazione dell’extrarendimento), la distribuzione dell’extrarendimento è subordinata dalla lettera della norma all’effettivo rimborso agli altri investitori del capitale investito unitamente ad un rendimento minimo (c.d. hurdle rate). La norma stabilisce che i proventi “maturano solo dopo che tutti i soci…abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto (…)”. Il riferimento alla “percezione” contenuto nella lettera della disposizione induce a ritenere non sufficiente la maturazione dell’hurdle rate per l’integrazione del requisito, ma a considerare necessaria l’erogazione agli altri investitori (inclusi i manager detentori di azioni ordinarie) del capitale investito – sia pur riferito ad uno specifico investimento, in forza delle precisazioni contenute nella circolare e supra richiamate (cfr. cfr. circ. n. 25/E del 2017, cap. 3, lett. b) – e del rendimento minimo (hurdle rate), costituendo la distribuzione differita del carried interest condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito.