AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 7
Indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi – Articolo 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con riferimento alla rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), degli indennizzi corrisposti per effetto di accordi transattivi, qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni, anche a seguito di operazioni di conversione di prestiti obbligazionari, e il prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, detto importo assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.