CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4080
Cessione del ramo di azienda – Struttura oggetto di cessione – Autonomia funzionale – Riduzione di organici
Fatti di causa
La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 2705 del 2016, in accoglimento del gravame proposto dai lavoratori avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 3961 del 2013 (di rigetto della domanda in origine proposta nei confronti di T.I. Spa e T.I.I.T. srl (già S.S.C. srl) per l’accertamento di inefficacia della cessione del ramo di azienda «I.T. Operations» dall’una all’altra società) dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione ai rapporti con A.B. e P.T., e, nei confronti degli altri appellanti, la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti alle dipendenze di T.I. S.p.A.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito escludeva la sussistenza di una vicenda riconducibile all’art. 2112 cod.civ. per difettare la struttura oggetto di cessione (id est I.T. Operations) della necessaria autonomia funzionale.
La Corte territoriale osservava come l’articolazione trasferita non fosse, in alcun modo, in grado dì assicurare, nel rispetto dei criteri di economicità, il proficuo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
A giudizio della Corte d’appello, l’effettivo intento perseguito con l’operazione di cessione era stato quello di una riduzione di organici da parte di T.I. SpA, come dimostravano la condizione di esubero del ramo, l’assenza di beni tali da generare profitto, la persistente ingerenza della cedente nella gestione organizzativa della cessionaria S.S.C. srl (id est S.S.C. srl e poi T.I.I.T. srl).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. S.p.A., affidato a tre motivi, cui hanno resistito i lavoratori.
T.I.I.T. S.r.l. (già S.S.C. S.r.l.) ha proposto ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, con tre motivi, ed i lavoratori hanno depositato controricorso.
T.I. SpA ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., anche nella qualità di incorporante la società T.I.I.T. (TI.IT), con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., con la quale, tra l’altro, riportandosi alle originarie difese, ha insistito per l’accertamento di illegittimità della cessione del ramo di azienda.
Ragioni della decisione
Deve darsi atto, in via preliminare, che, a far data dal 1 gennaio 2017, la società T.I.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da T.I. SpA; i lavoratori, dunque, per effetto della descritta vicenda societaria, sono, nelle more, nuovamente transitati in T.I. SpA, incorporante. T.I. spa ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte controricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse al ripristino del rapporto ex tunc e quindi alla conferma della impugnata decisione.
Osserva il Collegio che la richiesta delle parti ricorrenti dà luogo all’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto assorbente rispetto ad ogni ed ulteriore questione controversa in causa.
L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. nr. 10553 del 2017; Cass. nr. 21951 del 2013).
Si osserva, altresì, che la manifestata persistenza dell’interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con T.I. spa, non viene scalfita dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della Corte di appello oggetto della presente impugnazione (cfr. Cass. nn. 31985-32589-32590 del 2018, in relazione ad analoghe fattispecie).
I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.
Quanto alle spese, si rileva che le stesse, in ragione del principio di causalità del processo, devono essere poste a carico della parte che ha dato causa allo stesso ove le ragioni sopravvenute (sopraggiunta carenza di interesse) abbiano escluso la valutazione del merito delle domande.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, chi, per l’attuazione del suo diritto, si è trovato nella necessità o ha ravvisato l’opportunità di ricorrere al giudice, deve sopportare sia le spese giudiziali proprie che quelle sostenute dalla controparte, esclusa ogni possibilità di compensazione, la quale è prevista dalla legge soltanto come mezzo di eliminazione o di riduzione della condanna alle spese della parte soccombente ( in tal senso, Cass. 31985 cit. che richiama Cass. nr. 6448 del 1997; Cass. nr. 1124 del 1986).
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse ( in tal senso Cass. nr. 19464 del 2014; Cass. nr. 13636 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna T.I. SpA, anche quale incorporante di T.I.I.T. Srl, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 15.500,00 per compensi professionali, euro 400,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.