MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 21 dicembre 2018

Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019

Art. 1

Approvazione dei piani pluriennali del riequilibrio finanziario e autorizzazione all’incremento delle misure del diritto annuale

1. E’ autorizzato, ai sensi del comma 784 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2018 e 2019, per le Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dalla Regione Siciliana con decreto n. 1012 del 27 giugno 2018.

Art. 2

Monitoraggio

1. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell’art. 1 trasmettono alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III – Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2020, una relazione finale sull’attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti verso le condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell’incremento della misura del diritto annuale autorizzato e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.

2. Alle relazioni di cui al comma 1 sono allegati il parere del collegio dei revisori e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato.

3. Ai fini dell’autorizzazione dell’incremento delle misure del diritto annuale che le medesime camere di commercio presentano per gli anni successivi il Ministro dello sviluppo economico valuterà l’eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano e la mancata adozione della misura strutturale.

Art. 3

Termine versamento a conguaglio per anno 2018

1. Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del presente decreto è effettuato, per gli anni 2018 e 2019, unitamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2019, entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.