AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 18 febbraio 2019, n. 39209
Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
Dispone:
- Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, da presentare secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.
1.2 La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del D.L. n. 119 del 2018, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
1.3 Sono definibili le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del D.L. n. 119 del 2018 il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Descrizione e contenuto del modello
Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.
- Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1 Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello dell’Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
- Modalità e termine di presentazione della domanda
4.1 Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La trasmissione va effettuata:
- a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.
4.3 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.1 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
4.4 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.
- Modalità e termini di versamento
5.1 Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall’articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate fissate dal predetto articolo 6, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
5.2 E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
- Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. A norma dell’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato D.L. n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell’articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 15 dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del citato decreto-legge, che prevedono la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
L’articolo 6 citato consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.
L’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 119 del 2018 disciplina le specifiche modalità di definizione agevolata delle liti pendenti delle quali possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.
Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Entro il 31 maggio 2019 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione esclusivamente mediante trasmissione telematica.
Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 31 maggio 2019; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019, fino alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.
La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Riferimenti normativi
- a) Disposizioni riguardanti l’Agenzia delle entrate e il suo Direttore:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1).
- b) Disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie:
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (articolo 6 e articolo 7, commi 2, lettera b) e 3).
- c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali:
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19).
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis).
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 7, comma 1, lettera h)).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
MODELLO DI DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE, AVENTI AD OGGETTO ATTI IMPOSITIVI, UNITAMENTE ALLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(Testo dell’allegato)
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