Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo sez. 4 sentenza n. 76 depositata il 24 gennaio 2019
MASSIMA
Lo spirare del termine di 90 giorni dalla notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato tributario giustifica l’applicazione della sanzione in misura massima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 12-9-2017, la Commissione Prov.le di L’Aquila accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla s.r.l. M.C. e dal socio M.L., avverso il provvedimento in oggetto indicato, con il quale era stata applicata la sanzione di € 5.500,00 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo del contributo unificato, nella misura del 200% del dovuto, riducendo la sanzione all’importo di 3000,00. Il Ministero, con un unico, complesso, motivo di gravame, eccepiva l’erroneità della decisione poiché, trattandosi di un totale inadempimento non sanato malgrado l’invio del prescritto avviso di pagamento, era giustificata l’applicazione della sanzione nella misura massima e non sussistendo, peraltro, altri motivi che ne giustificassero una riduzione. La società appellata e il socio, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e la controversia è stata infine decisa nel corso dell’ udienza del giorno 27-11-2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che l’appello è risultato fondato per cui deve essere accolto. Va subito esposto, invero, che la materia in questione è regolata, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 16, comma 1 bis, del d.p.r. n. 115/2002, dall’art. 71 del d.p.r. n. 131/1986 che in caso di mancato pagamento prevede l’applicazione di una sanzione variabile tra il 100 % e il 200% del valore del pagamento omesso. Nella fattispecie il Ministero, valutata la circostanza che era spirato il concesso termine di giorni 90 dalla notifica dell’invito al pagamento e che verteva in ipotesi di inadempimento totale e definitivo, ha applicato la sanzione nella misura massima, anche facendo riferimento al contenuto della propria circolare n.2/dgt che prevede una prima percentuale del 33% per l’ipotesi di un breve ritardo fino al massimo nel caso di omesso pagamento entro il termine di 90 giorni. E’ quindi chiaro che oggetto del presente giudizio è quello di determinare l’importo della sanzione ( pacificamente dovuta stante l’omissione del pagamento del contributo unificato) e a tal fine non appare giuridicamente e logicamente corretta la decisione dei primi giudici che, senza alcuna considerazione o valutazione di merito, hanno ritenuto di poterla determinare nell’importo di € 3000,00 con un procedimento chiaramente improntato a non consentiti fini equitativi. Ritiene invece il Collegio che, trattandosi, come già detto, di un inadempimento da definirsi sicuramente grave, poiché di natura totale e non sanato neanche dopo la ricezione dell’invito al pagamento ( né peraltro risulta esser stato successivamente eseguito), sussistano gli estremi per applicare la sanzione nella misura massima, apparendo sul punto condivisibile il contenuto della citata circolare ministeriale, circolare che in questa sede viene ovviamente liberamente valutata senza la sussistenza di alcun obbligo giuridico di adeguamento. Va poi aggiunto che la difesa dei ricorrenti si è incentrata su non fondate considerazioni in merito alla ritualità della procedura, senza nulla in concreto dedurre né in merito alla fondatezza della richiesta né in ordine a eventuali, concreti e dimostrati fatti che abbiano causato una obiettiva difficoltà nel pagamento e, di conseguenza, giustificato una mitigazione della sanzione. Sussistono gravi motivi, indicati nella natura delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Commissione accoglie l’appello ed in totale riforma dell’impugnata sentenza respinge il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto impugnato. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sezione 7 sentenza n. 237 depositata il 08 marzo 2019 - Ai fini del pagamento del contributo unificato si intende per atto introduttivo soggetto al pagamento dello stesso non solo il ricorso principale ma…
- Commissione Tributaria Regionale per il Molise, sezione 1, sentenza n. 188 depositata il 18 febbraio 2019 - Le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato tributario poiché l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile alla luce…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2461 sez. III depositata il 18 aprile 2019 - Le associazioni di consumatori, qualora intervengano in un giudizio in difesa di un proprio associato, sono soggetti al pagamento del contributo unificato
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4084 - E' tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 1 sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019 - L'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…