CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2019, n. 5192

Professionisti – Obbligo d’iscrizione e contribuzione ad INARCASSA – Accertamento

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da V.B. ed accertato l’insussistenza del suo obbligo d’iscrizione e contribuzione ad INARCASSA- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti libero professionisti, per il periodo dal 1992 al 2004.

2. Per la cassazione della sentenza INARCASSA ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso V.B.

3. INARCASSA ha depositato poi in data 23 maggio 2016 delibera del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2013 relativa alla proposizione del ricorso per cassazione con affidamento dell’incarico all’avv. P., recante autentica notarile del 2 maggio 2016, notificata a mezzo pec alla controparte.

Ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

4. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., non essendo stata depositata la procura speciale nel termine di 20 gg. dall’ultima notificazione del ricorso.

5. Le Sezioni Unite nell’ordinanza n. 10722 del 22/07/2002 (conf. Cass. n. 7226 del 15/04/2004) hanno chiarito che la norma di cui all’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

6. Al fine di dirimere i dubbi di compatibilità costituzionale di tale soluzione interpretativa prospettati dalla difesa di INARCASSA nella memoria è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale, sollecitata da questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 24/11/1992, n. 471 ha escluso che la disposizione in esame – nella parte in cui prevede una preclusione temporale allo svolgimento del giudizio di cassazione, escludendo la possibilità per le parti di sanare di propria iniziativa l’eventuale inadempimento del deposito e, di conseguenza, non consentendo alla Corte di Cassazione di applicare l’art. 182) (il quale conferisce al giudice il potere di assegnare alle parti un termine di regolamentazione di eventuali difetti attinenti alla costituzione delle parti medesime – si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ha ribadito che nel delineare i principi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all’art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell’immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell’art. 2 della medesima Carta fondamentale. Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l’esercizio della giurisdizione. Pertanto, l’effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull’esercizio, non irragionevole, dell’ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all’opera di conformazione del processo.

7. Nel caso in esame, nel termine di 20 gg. sopra individuato è stata depositata una procura notarile generale richiamata nel ricorso, rilasciata in data 27.3.2013 dal Presidente del Consiglio di amministrazione di Inarcassa all’avv. P., che conferisce al legale l’assistenza e difesa “in tutte le controversie attive e passive, a cognizione ordinaria e speciale, anche di natura cautelare, compresi i procedimenti esecutivi, in ogni fase e grado, dinanzi a qualsiasi Magistratura civile, penale, amministrativa o tributaria della Repubblica e dinanzi a qualunque Collegio arbitrale”, mentre la procura per il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 365 e 369 comma 2 n. 3 c.p.c. dev’essere speciale e quindi riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare (Cass. Sez. Unite, n. 488 del 13/07/2000, Cass. Sez. Unite, n. 10266 del 27/04/2018).

8. Solo in data 23.5.2016 (a fronte di un ricorso per cassazione notificato il 7.8.2013), e dunque ampiamente oltre il termine previsto dall’art. 369, 1 comma c.p.c., è stata depositata la delibera del Consiglio di amministrazione di Inarcassa del 20 giugno 2013 relativa alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 925/2012 della Corte d’appello di Bologna, con affidamento del relativo incarico all’avv. P., recante autentica notarile con atto Rep. 28472 del 2.5.2016.

9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione del fatto che il controricorso è stato notificato oltre il termine previsto dall’art. 370, 1 comma c.p.c. (è stato infatti avviato per la notifica martedì 17.9.2013, a fronte di un ricorso notificato il 7.8.2013) e nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta dalla difesa del B.

10. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato che l’ insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.