CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5019
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Contrasto fra motivazione e dispositivo – Nullità
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di V.C., A.M.C., M.R.C., G.B. (nelle more deceduto, per il quale il processo è stato proseguito dalle eredi A.B., R.B. e G.D.G.), P.B., G.M. e F.I. avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo all’anno 2012;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 156 comma 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR, dopo aver affermato di ritenere sussistente “una debenza, da ricalcolare e motivare a cura dell’Agenzia, in capo agli odierni appellati”, aveva poi rigettato l’appello, invece di emettere una sentenza parziale, precludendo così all’Ufficio di procedere al ricalcolo della pretesa tributaria e neppure provvedendo essa stessa a quantificare la somma dovuta;
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’Ufficio avrebbe correttamente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’avviso, tanto più che, trattandosi di liquidazione d’imposta su provvedimento giudiziario conosciuto dalle parti e per il quale vi era una normativa specifica nello stesso avviso, i contribuenti avrebbero ben potuto essere in grado di conoscere la pretesa tributaria;
che gli intimati non si sono costituiti; che il primo motivo è fondato;
che, per un verso, la lettura della sentenza impugnata da conto della contraddizione lamentata dalla ricorrente, giacché, a fronte della riconosciuta necessità di un ricalcolo della pretesa tributaria – stante la sicura debenza in parte qua dell’imposta – la CTR ha poi (nel dispositivo) statuito il rigetto del gravame, confermando così l’annullamento radicale di tutto l’avviso di liquidazione (già disposto in primo grado); che, per altro verso, il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (Sez. 6-5, n. 25317 del 28/11/2014);
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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