CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5400

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Costituzione in giudizio – Termini

Rilevato che

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di R.A. di cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 per Irpef anno 2003, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, oltre che per omesso deposito della ricevuta di spedizione, ritenendo tale omissione non sanata dal deposito della copia del ricorso in appello unitamente alla ricevuta dell’avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto solo all’udienza di trattazione, né dal documento riportante la data di spedizione attestata dall’Agenzia (stampa sito internet) in assenza di certificazione dell’Ufficio postale.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che

il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma 2, 22 comma 10 del D.Lgs. n. 546/92 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;

la censura è fondata;

questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017 (seguite fra le altre da Cass. 11559/2018; v. anche n. 12344 del 18/05/2018), ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza“.

Nella specie, l’avviso di ricevimento del plico da cui risulta la data di spedizione e di ricevimento, è stato tempestivamente prodotto, con conseguente tempestività dell’impugnazione. In particolare l’atto di appello è stato spedito il 27.09.2012 e ricevuto dal contribuente e dai suoi difensori rispettivamente il 28.9.2012 e 1.10.2012, e l’appello depositato in CTR il 22.10.2012 unitamente agli avvisi di ricevimento (come risulta dall’attestazione della segreteria della CTR).

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto per cui, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.