AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 22 febbraio 2019, n. 9
Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande
In merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).
Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
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