CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5546

Tributi – Reati tributari – Costi per operazioni oggettivamente inesistenti – Sentenza penale di assoluzione per insussistenza dei fatti delittuosi – Rilevanza di giudicato nel processo tributario – Esclusione

Rilevato che

Con sentenza in data 18 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da C.M. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2006, veniva recuperata a tassazione la somma di € 168.638,50, quale costo afferente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR perveniva alla conferma della decisione di primo grado attribuendo valore dirimente alla sentenza penale di assoluzione del contribuente per insussistenza dei fatti integranti il reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Avverso la decisione, con atto del 18 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., lamenta che la CTR abbia ritenuto vincolante la sentenza penale di assoluzione del contribuente per i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato l’orientamento di questa Corte «In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario» (tra le tante, Cass. n. 28174 del 2017); «Nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio» (Cass. n. 19786 del 2011).

Nella specie, la CTR si è limitata ad estendere al giudizio sull’atto impositivo l’esito del giudizio penale, senza esprimere alcun apprezzamento sul contenuto della sentenza penale ed omettendo di verificare la sussistenza di elementi idonei a sostenere la fondatezza della pretesa fiscale.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.