MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 31 gennaio 2019

Esclusione dell’ufficio del giudice di pace di Siderno dall’elenco delle sedi ripristinate

Art. 1

1. L’ufficio del giudice di pace di Siderno è escluso dall’elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179 e l’allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.

Art. 2

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.