CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5522
Tributi – Riscossione – Iscrizione ipotecaria su immobili – Vizio di notifica cartelle di pagamento presupposte – Deposito presso la casa comunale per irreperibilità relativa del contribuente – Mancato invio dell’avviso – Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria
Rilevato
– che, con sentenza del 14 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed accoglieva l’opposizione proposta da G.F. nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) avverso l’iscrizione ipotecaria da questa notificatagli sugli immobili di sua proprietà in Legnano;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’Equitalia documentato la rituale notificazione di cartelle idonee a determinare il superamento della soglia di euro 20.000,00, al di sotto della quale non è consentita dalla legge l’iscrizione ipotecaria, e ciò a motivo della mancata prova dell’invio dell’avviso di deposito presso la casa comunale della raccomandata contenente la cartella di pagamento non notificata a mani per precaria assenza dell’interessato;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, il F.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che il controricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602/1973, 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e 143 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non risultando il dato normativo applicato corrispondente all’ipotesi in questione di irreperibilità relativa verificatasi anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973 resa dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258;
che il motivo, si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord. 19.4.2018, n. 9782) secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dichiarandosi, altresì la sussistenza a carico della Società ricorrente dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al medesimo titolo per il ricorso (cfr. Cass. 11862/2018 e 6001/18);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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