CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5684
Tributi – Associazione sportiva non riconosciuta – Obbligazione fiscale – Inadempienza – Responsabilità fiscale – Presidente in carica alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi
Rilevato
che A.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, il C. invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente attribuito a lui la responsabilità civile e fiscale, come presidente pro tempore dell’associazione sportiva O., senza considerare che egli non aveva contribuito al nascere dell’obbligazione fiscale, non avendo ricoperto la suddetta carica nel periodo d’imposta ripreso a tassazione;
che, col secondo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., omessa pronunzia in ordine all’eccezione circa la mancata convocazione del contraddittorio endoprocedimentale, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonostante la questione fosse stata sollevata in tutti i gradi di giudizio;
che, mediante il terzo, il contribuente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronunzia, in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 38 c.c., sulla questione riguardante la sua carenza di legittimazione passiva;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018; Sez. 5, n. 19486 del 10/09/2009);
che, nella specie, l’obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini impositivi;
che, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2010, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale il C. era pacificamente in carica;
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, la CTR si è pronunziata “in ordine alle violazioni asseritamente prodottesi in sede di accertamento per violazione del contraddittorio”, evidenziando come l’appellante non avesse mosso censure alla sentenza di primo grado, la quale aveva rimarcato – secondo quanto emerge dallo stesso ricorso -come il contribuente non avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);
che il terzo motivo è infondato;
che, infatti, la CTR – avendo reputato il contribuente legale rappresentante pro tempore dell’Ente – lo ha evidentemente ritenuto dotato di legittimazione passiva;
che, con riguardo alla data ultima per il pagamento delle imposte, il termine del 30 settembre 2011 è stato fissato dalla CTR con accertamento di fatto, non contestato dal ricorrente, se non tardivamente con la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.