CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6827
Riscossione – Cessione d’azienda – Esercente attività di ristorazione – Omessa contabilizzazione di ricavi e plusvalenze
Considerato in fatto che
Con P.V.C. n.2210/2010, redatto in data 30 novembre 2010, dalla Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate, venivano contestati alla M. S.A.S. di S.R. & C., esercente attività di ristorazione e pizzeria l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’omessa contabilizzazione di plusvalenza derivante da cessione d’azienda. Le risultanze del P.V.C. confluivano nell’avviso di accertamento T9302TD01263/2011, emesso nei confronti della società con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione ricavi induttivamente accertati non contabilizzati per € 99.273,33, ricavi analiticamente accertati non contabilizzati per € 3441,55 e una plusvalenza, derivante da una cessione d’azienda, non dichiarata per € 38.580,17; accertava, in capo alla società un reddito d’impresa di € 159.264,00, un valore della produzione netta ai fini IRAP di €189.980,00 e ai fini IVA operazioni imponibili per € 102.715,00.
Ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito accertato in capo alla società veniva imputato pro quota ai due soci, S.R. e F.I., cui venivano notificati gli avvisi di accertamento n. T9301TD02161/2011 e n. T9301TD02170/2011.
Avverso i tre avvisi di accertamento sopra indicati la società ed i soci proponevano distinti ricorsi alla CTP di Varese, la quale, previa loro riunione, con sentenza n. 21/04/2013, depositata il 18/02/2013, accoglieva i ricorsi proposti limitatamente alla ripresa a tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda e alla riduzione ad € 1381,89 del c.d. ricavi analitici non dichiarati; lì rigettava invece nel resto. Contro la sentenza di primo grado, la società e i soci proponevano appello alla CTR della Lombardia che con sentenza n. 2307/2014 R.G. 3688/2013 depositata in data 7/5/2014 confermava la sentenza di primo grado, rigettando gli appelli principali e l’appello incidentale proposto dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della CTR della Lombardia la società ed i due soci proponevano ricorso per cassazione in data 23/12/2014.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso notificato il 28/01/2015.
Rilevato che
In data 28/05/2018 la Società ricorrente ed i soci conferivano con procura speciale all’Avv. F.B. e all’Avv. A.D., unitamente e separatamente, «il potere di rinunciare alla prosecuzione del processo relativo al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 401/2015 in data 8/01/2015».
In pari data il procuratore speciale della Società M. S.A.S. di S.R. & C. e di S.R., in proprio e quale legale rappresentante della Società, e di F.I., trasmetteva a questa Corte atto di rinuncia al ricorso in Cassazione R.G. n. 401/2015, notificandolo altresì all’Avvocatura dello Stato, all’Agenzia delle Entrate Centrale e all’Agenzia delle Entrate di Varese.
Con tale atto la Società ed i soci citati dichiaravano di rinunciare al ricorso per cassazione n. 401/2015 R.G., avendo aderito alla rottamazione di tutte le cartelle relative agli avvisi di accertamento oggetto del ricorso per cassazione e non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
In data 28/08/2018 l’Avvocatura dello Stato, in calce alla procura speciale citata, apponeva il visto per accettazione.
La rinuncia al ricorso, fatta dai ricorrenti e comunicata alla Avvocatura dello Stato, che ha apposto il visto per accettazione, comporta, restinzione del processo.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione a definizione agevolata; non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di estinzione è sopravvenuta (vedi Cass., 07/06/2018, n. 14782; anche Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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