CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7178
Distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo – Ricorrenza degli altri indici rivelatori della subordinazione – Prova
Rilevato che
– con sentenza del 10/06/2014 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda formulata da P.D.G. nei confronti della R. S.p.A., aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti a decorrere dal 21 settembre 2004, nonché il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio con qualifica e mansioni di programmista regista di quarto livello, condannando la società resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 5 giugno 2008 sino all’effettiva ricostituzione del rapporto;
– in particolare la Corte, nell’evidenziare, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’assenza di centralità del nomen juris utilizzato, dovendo tenersi conto del comportamento complessivo dei contraenti, ha sottolineato la sostanziale difformità della prestazione effettivamente svolta rispetto all’attività indicata nei contratti di collaborazione con i quali era stato affidato alla ricorrente l’incarico di “redigere schede” o “testi espositivi”, in quanto estremamente più ampia, articolata e complessa;
– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la R. R.I. S.p.A., corredato da memoria, affidandolo a un motivo;
– resiste P.D.G. con controricorso anch’esso corredato da memoria;
Considerato che
– con l’unico motivo di ricorso, la R. R.I. S.p.A. censura la decisione impugnata sotto il profilo dell’erronea applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. deducendo l’assoluta inidoneità degli elementi di fatto reputati rilevanti dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta natura subordinata del rapporto di lavoro;
– il motivo è inammissibile;
– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, fra le più recenti, Cass. n. 20454 del 12/10/2017, nonché, negli stessi termini, Cass. n. 20335 del 24/08/2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge, nonché, negli stessi termini) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360, n. 5, cod. proc. civ., comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;
– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;
– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione del motivo proposto dalla R. S.p.A. induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata,e, pertanto, l’allegazione di una violazione dell’art. 2094 cod. civ. o dell’art. 2697 cod. civ., apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris istantiae;
– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze, peraltro ampiamente e congruamente motivata dal giudice di merito, deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati, e mira ad ottenere una rivisitazione del merito, escludendo, secondo una propria personale interpretazione, l’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, fulcro del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la ricorrenza degli altri indici rivelatori della subordinazione;
– mirando ad ottenere una vera e propria revisio prioris istantiae, parte ricorrente richiede una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1 – quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13 (ndr comma 1 – bis dello stesso articolo 13).