CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6973

Tributi – Prescrizione del debito d’imposta – Legge n. 289 del 2002 – Implicita sospensione o interruzione dei termini di prescrizione – Esclusione

Motivi della decisione

La ricorrente agisce quale erede del contribuente, ed impugna una intimazione di pagamento per imposte dirette, interessi e sanzioni, notificata il 10.5.2013.

La contribuente, nei gradi di merito, ha fatto valere l’eccezione di prescrizione, essendo decorsi più di dieci anni dalla notifica della cartella (29.10.2002) al momento della notifica del successivo atto, ossia l’intimazione di pagamento (10.5.2013).

I giudici di secondo grado hanno ritenuto però sospeso il corso della prescrizione per via della legge 289/2002, nel periodo tra il 1.1.2003 ed il 16.4.2004, cosi che, a causa della detta sospensione il termine di prescrizione, che avrebbe dovuto scadere il 29.10.2012 è scaduto il 14.2.2014, e non era decorso quindi quando l’intimazione è stata notificata (10.5.2013).

La P. ricorre in Cassazione con due motivi che denunciano violazione di legge.

Con il primo, si censura l’interpretazione data della legge 289/ 2002, che in realtà non prevede, secondo la ricorrente, alcuna sospensione dei termini di prescrizione; con il secondo si denuncia erronea interpretazione delle norme in termini di prescrizione delle imposte e degli accessori, per avere la sentenza impugnata ritenuto decennale il termine di prescrizione anche quanto a sanzioni e interessi, che invece si prescrivono in cinque anni.

Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, è da evidenziare che la legge 289 del 2002 non prevede alcuna sospensione della prescrizione, ma semmai (art. 10) una proroga dei termini di accertamento, per i contribuenti che non si avvalgono della definizione agevolata (articoli da 7 a 9) ( “Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno”).

Né può ritenersi una implicita sospensione della prescrizione, o sua interruzione, nel fatto di concedere una proroga per l’esercizio del potere di accertamento. Si tratta di termini diversi che manifestano diversa ratio, e non può farsene analogia.

Il secondo motivo può ritenersi assorbito.

La decisione va dunque cassata, con rinvio al giudice di merito affinché faccia applicazione del suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, anche per le spese.