CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7412

Tributi – IRAP – Rimborso – Avvocato – Attività svolta in forma individuale – Condivisione dei locali di studio con altro avvocato – Contributo spese relative all’unica segretaria dipendente del collega di studio – Presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione

Rilevato

1. Il contribuente svolge attività libero professionale di avvocato in Roma, al cui competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate presentava istanza di rimborso Irap per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, affermando di lavorare da solo, senza l’apporto collaborativo di altri, con il minimo di attrezzatura necessaria, tale da escludere la presenza di un’autonoma organizzazione che dell’Irap è il presupposto.

Avverso il silenzio rifiuto adiva la CTP che ne accoglieva le ragioni, ritenendo non sussistere autonoma organizzazione.

La sentenza di primo grado era riformata sull’appello erariale, ove la CTR ha ritenuto che la regolare corresponsione, con cadenza annuale, al collega di studio quale contributo spese per il servizio di segreteria indichi l’esistenza di un’autonoma organizzazione, di cui il contribuente si avvale nell’esercizio della propria professione, per come intende svolgerla abitualmente, riconoscendovi i presupposti per l’assoggettamento ad Irap e richiamando al proposito i precedenti di questa Corte.

Insorge il contribuente, con unico motivo di ricorso.

L’Avvocatura generale dello Stato ha deposito atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione ex art. 370, comma primo, cod. proc. civ..

In prossimità dell’udienza, il contribuente ha depositato memoria.

Considerato

1. Con l’unico motivo di gravame si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/2007 (recte, 1997) nel testo novellato dall’art. 1 d.lgs. n. 137/1998, sostanzialmente censurando la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’imposta e, in particolare, l’esistenza di un’autonoma organizzazione con cui verrebbe svolta l’attività professionale.

Il ricorrente infatti ricorda di aver rappresentato fin da subito di gerire l’attività da solo, spiegando come le spese corrisposte al collega con cui, condivide i locali dello studio siano in realtà un contributo o rimborso per quota parte delle spese relative all’unica segretaria che è in realtà dipendente altrui.

1.1 È ormai consolidato orientamento di questa Corte, all’esito delle sentenze rese dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 26 maggio 2009; Cass. Sez. U, 26 maggio 2009 n. 12108; Cass. Sez. U., 26 maggio 2009, n. 12109; Cass. Sez. U., 26 maggio 2009, n. 12110), che, in tema di Irap, il professionista «è escluso dall’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni>>.

1.2 Si è pure precisato (Cass. 25 settembre 2013, n. 25109) che l’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente – quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito – ma senza che di per sé l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, spettando tale apprezzamento al giudice di merito (Cfr., recentemente in termini, 30225/2018).

1.3 Non di meno, più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute, affermando che non sussiste il presupposto dell’autonomia organizzativa qualora il professionista impieghi lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive (cfr., Casss.u. n. 9451/2016). Tale è la fattispecie all’esame, ove la ricorrente spesa per servizi di segreteria non indica la presenza, nei locali dello studio, di un’organizzazione della quale il contribuente si avvale e sulla quale ha regolato lo svolgimento della professione, bensì, come riconosce la stessa C.T.R., le spese sono relative ad una segretaria condivisa con collega di studio, per cui si ricade nell’ambito dell’utilizzo in forma non esclusiva di una dipendente con mansioni meramente esecutive, quindi sottratta ad IRAP.

Di questi principi non ha fatto buon governo la sentenza qui gravata che merita di essere cassata con riedizione del giudizio d’appello.

In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.