MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 31 gennaio 2019
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile per l’attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente
Art. 1
Risorse finanziarie disponibili
1. Una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata all’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente di cui all’art. 2 del presente decreto.
2. L’attuazione dei bandi di cui all’art. 2 o di singole fasi degli stessi di cui al comma 4 del medesimo art. 2 può essere, altresì, finanziata con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi strutturali e di investimento europei, nell’ambito di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero con ordinarie risorse di bilancio di altre amministrazioni interessate, centrali e locali. In tale caso le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile alla contabilità speciale n. 1726 del medesimo Fondo.
Art. 2
Bandi di domanda pubblica intelligente
1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 sono utilizzate per sostenere le imprese e altri operatori economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento delle attività inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare i «fabbisogni smart» del Paese individuati con le modalità di cui al comma 2, in grado, attraverso un significativo avanzamento tecnologico, di migliorare la qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o di generare un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilevare e a selezionare i «fabbisogni smart» di cui al comma 1 espressi dal Paese, anche avvalendosi di forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche.
3. All’attuazione degli interventi di cui al presente decreto il Ministero dello sviluppo economico provvede attraverso uno o più bandi di gara, emanati in conformità al modello e alla relativa disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali.
4. Ciascun bando di gara di cui al comma 3 è articolato, con riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi del comma 2, nelle seguenti fasi:
a) elaborazione di soluzioni e presentazione di uno studio di fattibilità tecnica della soluzione proposta con la descrizione della stessa;
b) messa a punto di uno o più prototipi e quantificazione dell’offerta tecnico-economica della sperimentazione;
c) realizzazione della soluzione proposta e «rilascio sperimentale» in specifici ambiti territoriali.
5. Ciascun bando di gara definisce, tra l’altro, le modalità per l’acquisizione e/o l’utilizzo dei risultati ai fini di una più diffusa adozione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.
6. Per l’attuazione e la gestione dell’intervento di cui al presente decreto, in conformità con quanto previsto dall’art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dall’art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall’art. 19 del decreto-legge n. 179 del 2012, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell’Agenzia per l’Italia digitale. Gli oneri relativi alla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento, entro il limite del 2 percento delle medesime risorse.