CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8314

Tributi – Contributi consortili – Immobili compresi nel perimetro di contribuenza – Obbligazione contributiva

Ragioni della decisione

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – con sentenza n. 1045/1/2017, depositata il 7.3.2017 non notificata, rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (di seguito Consorzio) nei confronti della soc. Azienda Agricola M.C. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2008 e 2009, in relazione ad immobili di proprietà del contribuente compresi nel locale perimetro di contribuenza.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimata si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione dell’art. 10 RD 215/1993 e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 860 c.c. in relazione 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,

2. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con specifico riferimento alla relazione tecnica di parte depositata dal Consorzio;

3. Con il terzo motivo il Consorzio denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 860 e 2697, comma nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato pur sul presupposto della collocazione dei terreni all’interno della perimetrazione urbana, che il Consorzio non aveva provato il vantaggio specifico e diretto alla proprietà del ricorrente;

4. Con il quarto motivo il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 212 del 27.7.2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 7.9.1990 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto la cartella carente di motivazione.

Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e prioritariamente per motivi di ordine logico. Essi sono fondati.

4.1. La CTR ha accertato che la cartella recava l’indicazione dell’anno di contribuzione, della natura del debito, della ubicazione e della estensione degli immobili oltre all’aliquota e alla base imponibile e, tuttavia, l’ha ritenuta non motivata.

Per la cartella di pagamento vale il principio generale secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento può ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l’indicazione dei fatti che, sia pur astrattamente, la giustifichino.

Nella specie la contribuente è stata in grado di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

4.2. Incontroversa in fatto la inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel comprensorio consortile e l’esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, deve trovare applicazione il principio costantemente affermato in materia da questa Corte (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 6 marzo 2018, n. 5215; Cass. sez. 6-5, ord. 12 dicembre 2016, nn. 25448 e 25449; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. Ric. 2017 n. 06934 sez. MT – ud. 18-04-2018 -3- 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che ì fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l’onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., all’ente che richieda i contributi consortili; essendosi altresì chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell’atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purché in modo specifico, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176). La sentenza impugnata, che ha accolto la domanda del contribuente senza verificare la sussistenza dei citati presupposti ed escludendo la debenza dell’obbligazione contributiva, ritenendo che il Consorzio non avesse provato di avere apportato benefici diretti i fondi in oggetto, deve essere pertanto cassata in relazione al terzo e quarto motivo di ricorso, non avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in materia da questa Corte come sopra richiamati.

La trattazione dei motivi uno e due deve ritenersi assorbita dall’accoglimento dei motivi tre e quattro.

5. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al terzo e quarto motivo, assorbiti il primo e il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.