CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2019, n. 8593
Rapporto di lavoro – Inquadramento – Licenziamento – Cessazione dell’appalto di servizio – Nuova assunzione – CCNL applicabile
Fatti di causa
Con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d’appello di Genova dichiarava il diritto di E.P. di essere assunta da T.D.C. s.r.l. a decorrere dal 20 giugno 2013 con le mansioni, l’inquadramento, il trattamento economico e l’orario previsti dall’allegato 1 del capitolato speciale d’appalto e condannava la società a corrisponderle le differenze retributive dalla medesima decorrenza, oltre accessori di legge e relativi contributi obbligatori: così riformando, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice e rigetto del principale della società, la sentenza di primo grado, che aveva accolto la sola domanda risarcitoria della lavoratrice, ma non anche quella di costituzione del rapporto alle dipendenze della società, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Ella aveva infatti allegato di essere stata dipendente a tempo indeterminato dal 1 marzo 2006 della Coop. Sociale O. a r.l. (con inquadramento al IV livello e quindi C1, Area Spazzamento del CCNL del settore cooperative sociali e mansioni di caposquadra) fino al licenziamento a causa della cessazione, il 20 giugno 2013, dell’appalto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani affidato da alcuni comuni della provincia di Imperia nel quale era poi subentrata la società appellante, che aveva assunto, tra i dipendenti della cooperativa, soltanto i due con rapporto regolato dal CCNL Fise Assoambiente, ma non anche gli altri dodici (tra i quali la ricorrente), cui invece era stato applicato il CCNL del settore cooperative sociali.
La Corte territoriale riteneva l’infondatezza dell’appello principale, a motivo dell’illegittimo comportamento di T.D.C. s.r.l. di escludere i lavoratori della precedente impresa, per la sola regolamentazione del loro rapporto con un CCNL diverso da quello applicato dalla stessa (Fise Assoambiente), sulla base della condivisa interpretazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 6 di tale ultimo CCNL. Essa escludeva poi che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sull’inapplicabilità di un CCNL diverso da Fise Assoambiente (per il fondamento del diritto all’assunzione del lavoratore nell’obbligo statuito dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto, indipendentemente dal CCNL applicato).
La Corte riteneva invece fondato l’appello incidentale, ben potendo essere emessa una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., per la ravvisabilità nell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto di tutti gli elementi del contratto di lavoro per l’assunzione della lavoratrice.
Con atto notificato il 24 luglio 2017, T.D.C. s.r.l. ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui E.P. resisteva con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la differente modalità organizzativa dell’appalto del comprensorio imperiese, rispetto a quello precedente in cui era stata impiegata la lavoratrice, tale da configurare (non già un mero subentro in esso, ma) un nuovo appalto, così da rendere inapplicabile la clausola di salvaguardia occupazionale.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e carenza di motivazione, per erronea valutazione del contenuto dell’allegato ad esso sub n. 1), sul rilievo dell’obbligo minimo di assunzione di 123 unità lavorative, avendone la ricorrente assunto 150 e pertanto rispettato la clausola di salvaguardia occupazionale (peraltro non inficiante il diritto di libera iniziativa economica), neppure offrendone un’adeguata giustificazione.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e carenza di motivazione, per erronea interpretazione della Corte territoriale nel senso dell’applicazione della procedura in esso prevista per l’avvicendamento nella gestione dell’appalto o di affidamento di servizi anche ad imprese che non adottino tale CCNL, ma addirittura un CCNL (come quello delle cooperative sociali applicato da O. s.c.ar.I.) privo dei requisiti dei contratti di servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione su una questione decisiva della controversia, quale l’inapplicabilità di un CCNL diverso da quello Fise Assoambiente.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce contraddittoria motivazione e inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., per la non corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte territoriale, nel senso della completa predeterminazione di tutti gli elementi del contratto per la sostituzione in via coattiva della volontà delle parti, ai fini dell’emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., per il difetto nel caso di specie di tali elementi, necessitando una specificazione, non contenuta nella norma del capitolato speciale d’appalto applicato, delle modalità di passaggio dalla lavoratrice dalla cooperativa alla società ricorrente, con nuovi e diversi inquadramento, livello, mansione e retribuzione, tenuto conto della diversità dei CCNL applicati.
6. Il primo motivo, relativo ad omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della differente modalità organizzativa dell’appalto del comprensorio imperiese, è inammissibile.
6.1. Al di là dell’evidente inconfigurabilità del vizio motivo come denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., esso non contiene l’allegazione di decisività del fatto denunciato come controverso, nel senso della necessità di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza comportante la sua inidoneità a determinare una decisione diversa (Cass. 31 luglio 2013, n. 18368; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 27 agosto 2018, n. 21223). E ciò a maggior ragione in relazione al più rigoroso profilo di omesso esame, introdotto dalla novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
Inoltre, la ricorrente neppure ha specificamente indicato, né tanto meno trascritto, l’atto processuale nel quale avrebbe posto già dal primo grado la questione, non trattata dalla sentenza di appello, risultando la stessa meramente giustapposta (e pure in modo generico, nella trascrizione dell’atto in parte qua ai primi due capoversi di pg. 5 del ricorso) ad altre prospettate in sede di appello. Sicchè, una tale omissione si riflette nel difetto di specificità del motivo, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
7. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e carenza di motivazione, è inammissibile.
7.1. Non può essere, infatti, dedotta la violazione di norma di diritto, quale error in iudicando, in riferimento al contratto speciale di appalto, che non ha natura normativa ma negoziale, in quanto predisposto da un ente diverso dallo Stato: sicchè la sua interpretazione compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. 28 novembre 2001, n. 15057; Cass. 16 giugno 2011, n. 13229).
7.2. Né ancora una volta è configurabile un vizio motivo che sia prospettato come motivazione insufficiente (al primo capoverso di pg. 25 del ricorso), in riferimento al novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e carenza di motivazione per erronea interpretazione nell’applicazione della procedura in esso prevista per l’avvicendamento nella gestione dell’appalto o di affidamento di servizi, è improcedibile.
8.1. Prima ancora di non averne specificamente indicato la relativa sede, la ricorrente non ha prodotto il CCNL, di cui ha denunciato la violazione quale error in iudicando; tanto meno nella sua integralità, pure avendo esplicitamente richiesto a questa Corte di legittimità la “corretta interpretazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente in correlazione a tutte le norme ivi indicate e richiamate” (così al secondo capoverso di pg. 27 del ricorso).
8.2. Ma tale operazione interpretativa, che sollecita il pieno adempimento della funzione nomofilattica di questa Corte e la necessità di applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c., anche mediante l’esame di altre clausole collettive diverse da quelle denunciate (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507), presuppone l’ovvia verifica dell’integrale produzione in giudizio, ai fini di procedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., del CCNL in esame (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 23 novembre 2017, n. 27493): il che, nel caso di specie, non è appunto avvenuto.
9. Il quarto motivo, relativo ad omessa e insufficiente motivazione sulla questione decisiva di inapplicabilità di un CCNL diverso da quello Fise Assoambiente, è inammissibile.
9.1. Anche qui deve essere ribadita l’inconfigurabilità del vizio motivo come denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in difetto di allegazione di un fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, quanto piuttosto di una valutazione giuridica (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
10. Il quinto motivo, relativo a contraddittoria motivazione e inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., è pure inammissibile.
10.1. Non si configura il vizio di contraddittorietà motiva denunciato, al cospetto del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
10.2. Ma neppure una corretta denuncia del vizio di violazione di legge, in assenza dei suoi requisiti propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, né di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, né tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
10.3. D’altro canto, la Corte territoriale ha correttamente ricostruito la portata precettiva della norma, nel senso dell’esigenza della completa predeterminazione di “tutti gli elementi del contratto che la predetta Società avrebbe dovuto sottoscrivere” (così al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), secondo l’insegnamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di emissione di una sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro in assenza di tali elementi (Cass. 14 agosto 2004, n. 15913; Cass. 5 agosto 2010, n. 18277; Cass. 3 ottobre 2011, n. 20192; Cass. 3 marzo 2014, n. 4915).
10.4. Sicchè, il mezzo si risolve piuttosto in una sostanziale contestazione dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, in ordine alla (in)sufficiente determinazione dei suddetti elementi nell’allegato 1 al capitolato speciale d’appalto e della documentazione in atti (dal terzo al nono alinea di pg. 12 della sentenza), che nega una corretta deduzione del vizio di violazione di legge: consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e cui è pertanto estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035).
10.5. Giova infine rammentare come, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge sia integrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e ne implichi necessariamente un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
11. Dalle superiori argomentazioni discende l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.