CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8652

Tributi locali – TARSU – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento

Ritenuto che

1. La soc. C. Alimentari srl, proprietaria di uno stabilimento industriale ubicato in Comune di Catania all’interno del quale veniva svolto servizio di magazzinaggio proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 2932010008928372 relativo alla tassa dei rifiuti per l’anno 2009

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella limitatamente alla quota di tassazione relativa ai locali non adibiti ad ufficio

3. Proposta impugnazione da parte del Comune di Catania, la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia con sentenza del 20.4.2016 ha accolto l’appello osservando che il contribuente non aveva fornito la prova della indicazione delle aree e delle superfici all’interno delle quali si producevano i rifiuti speciali e che l’iscrizione al ruolo era stata correttamente effettuata non sussistendo la necessità di un prodromico avviso di accertamento trattandosi di annualità successive.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione C. Alimentari srl affidandosi a tre motivi. Il Comune di Catania si è costituito depositando controricorso. Il PM non ha depositato memorie.

Considerato che

1. La soc. C. Alimentari con la memoria ex art. 380 bis cpc ha formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione giudiziale. La ricorrente, in allegato alla memoria, ha depositato verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lvo 546/92 sottoscritto dal legale rappresentante della C. Alimentari e dal funzionario Responsabile dei Tributi del Comune di Catania e datato 12 settembre 2017.

1.1 Oggetto della conciliazione è anche la cartella di pagamento nr 29320100089248372 afferente Tarsu impugnata da C. Alimentari che ha dato origine al presente contenzioso.

1.2 L’avvenuta conciliazione stragiudiziale vale a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa e determina pertanto l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

2. Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti avendo le stesse raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia.

3. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015, 12743/2016).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.