CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2019, n. 9015
Licenziamento per giusta causa – Serie di assenze ingiustificate – Conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso – Principio di immediatezza della contestazione disciplinare
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trento dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla K. dalla datrice di lavoro S.R. s.p.a. il 6.3.15 per una serie di assenze ingiustificate ed in particolare dal 22.11 (rectius: 1.12) al 15.12.2014, ritenendo tempestivo e proporzionato il recesso in questione.
Con sentenza depositata il 22.6.17, la Corte d’appello di Trento, adita dalla K., in parziale riforma della sentenza impugnata, convertiva il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; condannava la società alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché, ritenendo difettare il requisito dell’immediatezza del recesso con conseguente illegittimità dello stesso, della indennità risarcitoria ex art. 18, co.6, L. n. 300/70, pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi, mentre la K. è rimasta intimata.
Motivi
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300/70, oltre che dell’art. 138 del c.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi, e degli artt. 1375 e 1175 c.c. per avere la pronuncia della Corte d’Appello di Trento dichiarato la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, in difformità dall’orientamento giurisprudenziale consolidato (principio di elasticità del criterio di immediatezza, da considerare in senso relativo), nonché omesso di valutare fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Con secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 192 del CCNL citato, in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento per avere la Corte d’Appello di Trento dichiarato l’insussistenza della giusta causa in violazione dell’art. 2119 c.c., e dell’art. 192 del CCNL, che prevede tassativamente la fattispecie contestata quale ipotesi di risoluzione in tronco del rapporto, nonché per aver omesso di valutare fatti decisivi per il giudizio.
Con terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 L. n. 300/70, 3 L. n. 604/66, 132 c.p.c. e del c.c.n.l. di categoria per avere la sentenza dichiarato l’illegittimità del licenziamento dopo averlo convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e per aver poi condannato la società ricorrente al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6, L. n. 300/70 senza alcuna motivazione in ordine alla ritenuta illegittimità del licenziamento; per avere inoltre la Corte d’Appello ritenuta intempestiva la contestazione disciplinare in relazione al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, omettendo la valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
Con quarto motivo la società denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver pronunciato ultra petita per avere la sentenza pronunciato la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in assenza della formulazione della relativa domanda nel ricorso introduttivo del giudizio.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono in parte teoricamente fondati ma non possono condurre alla cassazione della sentenza impugnata per le ragioni che seguono.
Ed invero la sentenza impugnata prende correttamente atto che il c.c.n.l. di categoria prevede (art. 192, co.5) tra le ipotesi di licenziamento per giusta causa l’assenza ingiustificata protratta per oltre 5 giorni (nella specie quindici giorni), ma ha tuttavia ritenuto difettare il requisito dell’immediatezza della contestazione motivando congruamente sul punto (consapevolezza dell’assenza ingiustificata da parte dell’azienda sin dal 1.12.14; semplicità dell’accertamento; contestazione avvenuta solo in data 4.2.15). Trattasi di una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito adeguatamente motivata e non censurabile in cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8461/2007; 21546/2007; 5546/2010; n. 14324/15, che evidenzia il contrasto di identica censura col novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.).
La motivazione della sentenza impugnata risulta invece errata, e deve pertanto correggersi ex art. 384, co. 4, c.p.c., laddove pur ritenendo difettare il requisito dell’immediatezza nella contestazione del licenziamento per giusta causa, e pertanto illegittimo tale recesso, convertendolo ex officio in licenziamento per giustificato motivo soggettivo (legittimamente, Cass. n. 12884/14), ha ritenuto, per tale licenziamento, via violazione del principio dì immediatezza l’una mera irregolarità procedurale ex art. 7 L. n. 300/70, facendone derivare, in base al comma 6° dell’art. 18 novellato, la risoluzione del rapporto e la condanna della società all’indennità risarcitoria ivi prevista.
L’errore della sentenza impugnata consiste nell’aver confuso il requisito dell’immediatezza insito nel concetto di giusta causa ex art. 2119 c.c., con il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, valido anche per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, trattandosi anche in tal caso di sanzione disciplinare (cfr. ex aliis, Cass. n. 14324/15).
In tal senso la motivazione della sentenza impugnata è erronea, e va dunque corretta ex art. 384 c.p.c., laddove ha ritenuto necessaria l’immediatezza della reazione datoriale solo in caso di licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Per il resto deve osservarsi che tale violazione, come chiarito da questa Corte anche a sezioni unite (Cass. sez.un. n. 30985/17; Cass. n. 12231/18), risulta sanzionata dal comma 5 del novellato art. 18 L. n. 300/70, e dunque con il pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva da determinarsi fra un minimo di dodici ed un massimo dì ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sicché la sentenza impugnata dovrebbe cassarsi con rinvio ad altro giudice ai fini della sua determinazione, oltre che per la regolamentazione delle spese.
Ovviamente spetterà alla lavoratrice, licenziata in tronco ed una volta accertata l’esistenza solo di un giustificato motivo soggettivo, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, che risulta aver richiesto sia pure in subordine, come stabilito dalla sentenza impugnata,che al riguardo chiarisce che la K. chiese ritualmente, nell’atto di reclamo, l’accertamento in subordine dell’esistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento (pag. 15 sentenza).
Il principio del divieto di reformatio in peius (ex aliis, Cass. n. 4676/15, n. 23035/11, n. 12275/18) impone tuttavia di lasciare immutata la pronuncia della sentenza impugnata in tema di indennità risarcitola, mentre risulta immune da vizi la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Nulla sulle spese essendo la K. rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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