CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 marzo 2019, n. 8376
Provvedimento di espulsione – Evitati i controlli di frontiera e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Seri motivi di carattere umanitario – Valutazione individuale, caso per caso – Vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza – Conseguenza del rimpatrio – Effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali quali presupposto indispensabile di una vita dignitosa
Fatti di causa
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da K.N. avverso il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di costui dal Prefetto della Provincia di Roma in data 29.9.2016, per essere entrato nel territorio dello Stato in violazione dell’art. 1 comma 3° L. 68/20007. Il Giudice di Pace ha osservato che il ricorrente era entrato sottraendosi ai controlli di frontiera e comunque lo stesso era illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato.
Ha proposto ricorso per cassazione K.N. mentre il Prefetto di Roma non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2° a) e b) d.lgs. 286/98.
Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha risposto alla specifica censura contenuta nel motivo n. 1 del ricorso al Giudice di Pace nella quale aveva evidenziato di essere stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con conseguente insussistenza della fattispecie alla base dell’espulsione di cui alla L. 68/2007.
2. Il motivo è inammissibile per genericità.
Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia osservato il principio di autosufficienza e specificità che deve caratterizzare il ricorso, non avendo riportato neppure integralmente il contenuto del decreto di espulsione impugnato, e non consentendo quindi a questo Collegio di cogliere gli esatti termini della questione prospettata, tenuto conto, peraltro, che, a differenza dell’art. 13 comma 2° lett a) T.U. Immigrazione, che fa riferimento come fattispecie di espulsione all’essere lo straniero entrato nel territorio italiano, sottraendosi ai controlli di frontiera, l’art. 13 comma 2° lett. b) legge cit. – norma che, secondo lo stesso ricorrente, è stata indicata nel decreto di espulsione – fa riferimento a diverse ipotesi quali l’illegittimo trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato per non aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno o per essere questo stato annullato o revocato.
In proposito, è orientamento di questa Corte che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 – 01).
3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115, 116, 132 comma 1° n. 4, 210, 213, 702 bis comma ° c.p.c., art. 13 comma 4 e 4 bis T.U. Immigrazione.
Lamenta il ricorrente che il Giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta istruttoria con la quale aveva richiesto l’esibizione degli atti attestanti il colloquio approfondito prescritto, assumendo di aver depositato documentazione con cui aveva dimostrato l’esistenza di un’abitazione dove poter essere prontamente reperito, un reddito derivante da fonti lecite ed il possesso di un passaporto e negando altresì di essere stato informato del diritto di richiedere un termine per la partenza volontaria.
4. Il motivo è infondato.
Il ricorrente invoca una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto accertate dal giudice di Pace, assumendo di avere risorse disponibili derivanti da fonti lecite, di avere un alloggio stabile e non precario, di non essere stato informato del suo diritto di richiedere la concessione di un termine per la partenza volontaria, tutte censure che, attinendo al merito, non possono essere fatte valere in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente ha dedotto in modo assai generico la decisività della richiesta istruttoria su cui il Giudice di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad affermare che, ove accolta, “avrebbe dimostrato l’insussistenza dei presupposti indicati, da Prefettura e Giudice, a fondamento del ritenuto rischio di fuga”.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115, 116, 132 comma 1° n. 4, 210, 213, 702 bis comma c.p.c., art. 5 comma 6 e 19 T.U. Immigrazione.
Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace, con una motivazione apparente, nella quale si era limitato a riportare il dettato normativo, aveva ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto delle considerazioni svolte nel ricorso in opposizione all’espulsione né della documentazione depositata.
3. Il terzo motivo, ai limiti dell’inammissibilità, per la sua genericità, è infondato.
Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace, nel ritenere l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avrebbe tenuto conto delle considerazioni svolte nel ricorso in opposizione all’espulsione né della documentazione depositata. Il ricorrente non indica, tuttavia, in modo sufficientemente preciso quali deduzioni aventi carattere decisivo, svolte nel ricorso in opposizione all’espulsione, non sarebbero state valutate nel provvedimento impugnato.
Peraltro, anche prescindendo dai problematici profili di diritto intertemporale concernenti l’applicazione ai giudizi già pendenti del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella L. n. 132 del 2018 – che ha soppresso la fattispecie del permesso di soggiorno per motivi umanitari – in ogni caso, ai fini del riconoscimento di tale permesso, il motivo non si sofferma minimamente sulla eventuale condizione di vulnerabilità in cui si sarebbe trovato il ricorrente nel paese d’origine, tale da compromettere radicalmente la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi ove, all’esito di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (vedi in motivazione sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).
Il rigetto del ricorso non comporta le conseguenze di cui all’art. 91 cod. proc. civ. non essendosi la Prefettura costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.