MINISTERO INTERNO – Circolare 03 aprile 2019, n. 3
Decreto del Ministro dell’Interno del 31 gennaio 2019, di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze, recante modifiche al decreto del 23 dicembre 2015 (Modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica)
Nella G.U. odierna è stato pubblicato, con vigenza dalla stessa data, il decreto del Ministro dell’Interno emanato il 31 gennaio scorso (All. 1), di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze, che introduce modifiche al decreto interministeriale del 23 dicembre 2015 recante – ai sensi dell’art. 10, D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015 – le modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica (CIE).
Il decreto interviene sull’articolato e sui due allegati A e B.
Si riportano di seguito le modifiche così introdotte, accompagnate dal testo consolidato con evidenza in grassetto delle novità:
– nell’art. 4 (Presentazione della richiesta di CIE) nel primo periodo le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)».
Per effetto di tale modifica il periodo risulta ora il seguente:
«La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore) presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto in ANPR»)
– nello stesso articolo, al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);».
Per effetto di tale modifica il comma 2 risulta ora il seguente:
«Il cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEonline secondo le modalità indicate sul Portale»;
– nello stesso articolo, è aggiunto il comma 3-bis che si riporta:
«3-bis. La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;
– nell’Allegato A, alla seconda pagina, concernente il verso della carta, la parola «GENITORI» è sostituita da: «MADRE E PADRE», le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite da: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE», la parola «PARENTS» è sostituita da: «FATHER AND MOTHER’S»;
– nell’Allegato B, al paragrafo 4.1 corrispondente all’art. 4 dell’articolato, e quindi sempre relativo alla presentazione della richiesta, al primo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)».
Per effetto di tale modifica il comma risulta ora il seguente:
«Ai fini della presentazione della richiesta del documento, il cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore) deve recarsi presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell’articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto nell’ANPR»;
– nello stesso paragrafo, al comma terzo le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)».
Per effetto di tale modifica il primo periodo del citato comma terzo risulta ora il seguente:
«Il cittadino (o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEonline secondo le modalità indicate sul Portale.»;
– ancora nel paragrafo 4.1, dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;
– al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’emissione della CIE valida per l’espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3- bis dell’articolo 4 del presente decreto.».
Le modifiche introdotte non incidono sulla funzionalità del processo di emissione per il quale Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha già provveduto ai conseguenti adeguamenti tecnici, anche con riguardo alla stampa delle ricevute delle richieste di CIE.
Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato.
Allegato
Decreto del Ministro dell’Interno del 31 gennaio 2019