AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 aprile 2019, n. 104
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Auto-fatture per estrazione dei beni da un deposito IVA
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, società di diritto inglese con rappresentante fiscale in Italia, opera nel nostro Paese nell’ambito di un deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
In particolare, con riferimento ai beni contenuti nel deposito IVA che vengono venduti «a clienti stabili in Italia», all’atto dell’estrazione «l’Istante emette auto-fattura ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (per l’estrazione dei beni originariamente introdotti nel deposito Iva tramite acquisti domestici, l’iva dovuta all’Erario è versata dal gestore del deposito Iva per conto dell’Istante)».
Con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l’istante chiede se lo stesso trovi applicazione nel caso descritto, ovvero, in altri termini, se «è tenuto ad emettere auto-fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (“Sdì”) all’atto di estrazione dei beni dal deposito Iva».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, in riferimento al quesito posto, l’istante ritiene che, «nel caso in esame, le nuove regole di fatturazione elettronica non siano applicabili alle auto-fatture emesse all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA».
Tali fatture, inoltre, «non dovranno essere riportate nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
Parere dell’agenzia delle entrate
Dal 1° gennaio 2019 – e dunque per le fatture (ivi comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell’imposta) emesse da tale data – produce effetto la previsione dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 1, comma 909, lettera a), n. 3), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. l’articolo 1, comma 916 della stessa legge) e modificato dagli articoli 10, comma 01 e 15, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
In base a tale previsione, «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
Come già ricordato nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (cfr. il punto 1.2), la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.
In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.
Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).
A tale regola non si sottrae l’estrazione dei beni dai depositi IVA, operazione per la quale – senza qui entrare nel merito del computo della base imponibile e del soggetto tenuto al versamento dell’imposta (fattispecie non oggetto di interpello) – l’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331 del 1993 prevede, in generale, che «Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto [ossia l’”autofattura” individuata dall’articolo 21, comma 5, del medesimo d.P.R. ovvero la fattura “integrata” proveniente dall’operatore estero comunitario, ndr.], e i dati della ricevuta del versamento suddetto» (così il quinto periodo).
Ne deriva che il rappresentante fiscale dell’istante potrà procedere all’emissione delle autofatture in esame in modalità analogica o elettronica extra SdI.
Quanto all’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del2015 – trasmissione dei «dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3» – esso riguarda «I soggetti passivi di cui al comma 3», vale a dire i «soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» (cfr. l’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015).
Ovvio effetto della previsione normativa è che i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione sono esclusi da tale obbligo, cui saranno tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI.