MINISTERO LAVORO E POLITICHE – Nota 03 maggio 2019, n. 4097

Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale.

Con il quesito indicato in oggetto codesta impresa sociale, avente alle proprie dipendenze dei lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i., ha richiesto alla scrivente chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, secondo cui “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone” appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.

In particolare, si è chiesto di conoscere:

1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;

2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).

Considerato che i quesiti, rivolti alla scrivente in quanto competente in materia di impresa sociale interessavano ambiti non di sua esclusiva pertinenza, è stata avviata una interlocuzione con la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali: pertanto, le suddette richieste vengono in questa sede riscontrate dopo aver acquisito nel merito il concorde avviso della suindicata Direzione generale, nonché dell’Ufficio legislativo di questo Ministero.

In passato questo Ministero aveva avuto modo di pronunciarsi su quesiti di analogo tenore, riguardanti le cooperative sociali di cui alla l. n.381/1991, divenute ex lege imprese sociali ai sensi del d.lgs. n. 112/2017; non risultano invece orientamenti espressi con riguardo alle imprese sociali, assoggettate a tale normativa.

In particolare, con riferimento al quesito sub 1), con l’interpello n. 17/2015, il Ministero aveva avuto modo di chiarire che, nel caso delle cooperative sociali di tipo b) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’articolo 4 comma 1 della l. n.381/1991 e che ai sensi del comma 2 della medesima disposizione devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori dell’impresa, “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per testè e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”. La motivazione espressa si basava sul confronto con la ratio della legge, che “risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno”.

Relativamente al quesito sub 2), la circolare INPS n. 188 del 17.06.1994, riportando le indicazioni fornite dal Ministero, aveva affermato che, sempre con riferimento alle medesime imprese, “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse… un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione”.

Orbene, benché le categorie svantaggiate ex art. 2 comma 4 del d.lgs. n.112/2017 non siano pienamente sovrapponibili con quelle di cui alla l. n.381/1991, la formulazione delle norme che impongono rispettivamente all’impresa sociale di impiegare “un numero di persone…non inferiore al trenta per cento dei lavoratori” e alla cooperativa sociale che i lavoratori svantaggiati “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori” è molto simile; allo stesso modo, risultano sostanzialmente analoghe le finalità di inclusione lavorativa e sociale delle due normative, entrambe operanti in favore di persone appartenenti a categorie tipicamente “deboli” sul piano dell’inserimento del mondo del lavoro.

Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, si ritiene che i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.