CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2019, n. 11638
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione della controversia – Atto di rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. A. P., già dipendente ENEL, aveva presentato ricorso alla CTP di Roma avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla istanza del 10 dicembre 2004, con la quale chiedeva il rimborso dell’importo di € 124.172,53, oltre interessi legali, quale differenza d’imposta fra le ritenute alla fonte IRPEF operate dal sostituto d’imposta ENEL e quelle invece dovute: il ricorrente infatti affermava che, al momento della liquidazione della propria quota di partecipazione al FONDENEL doveva essere applicata la ritenuta d’imposta del 12,50% in luogo di quella del 32,84% di cui all’art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), applicata dal sostituto d’imposta.
La CTP adita, con sentenza 286/11/2006 accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.
L’Ufficio proponeva rappello contro tale sentenza alla CTR del Lazio chiedendo la totale riforma della sentenza della CTP; il ricorrente resisteva, proponendo a sua volta appello incidentale.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 28/28/2008 del 13/2/2008 depositata il successivo 5 marzo 2008 accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate negando ogni diritto del contribuente al rimborso.
Contro tale sentenza, A. P. proponeva ricorso per cassazione, deciso con Ordinanza 28203/11 del 29/11/2011, depositata il successivo 21/12/2011.
Questa Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava al giudice del merito per le ulteriori valutazioni.
Il contribuente provvedeva alla riassunzione della causa avanti alla CTR del Lazio.
La CTR del Lazio, in sede di riassunzione, con la sentenza 438/2/14, disattendeva ogni richiesta restitutoria del contribuente e rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza A. P. proponeva ricorso per cassazione deducendo sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
2. L’Avvocatura Generale dello Stato depositava presso la Cancelleria di questa Corte copia dell’atto di definizione della controversia stipulata il 28 gennaio 2019 tra il ricorrente P. A. e la controricorrente Agenzia delle Entrate ; con tale atto P. ,di fronte all’impegno assunto dall’Ufficio al riconoscimento del rimborso nella misura concordata, si impegnava a rinunciare al ricorso per cassazione pendente presso questa Corte; a sua volta e contestualmente l’Agenzia delle Entrate si impegnava alla rinuncia al proprio controricorso; l’Avvocatura dello Stato aderiva alla richiesta di rinuncia.
In data 30 gennaio 2019 P. depositava atto di rinuncia al presente ricorso.
Le parti infine, nell’atto di definizione concordavano la compensazione delle spese.
La rinuncia al ricorso comporta l’ estinzione del processo, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 31dicembre 1992, n.546.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, come concordato tra le parti; non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di estinzione è sopravvenuta ( vedi Cass., 07/06/2018, n. 14782; anche Cass. n.31732/2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.