CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10320

Tributi – ICI – Impugnazione dell’avviso di liquidazione – Contestazioni attinenti all’attribuzione della rendita – Litisconsorzio facoltativo improprio, con autonoma citazione dell’Agenzia delle Entrate

Premesso che

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, il primo dei quali volto a far valere la falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c.e 14 d.lgs. 546/92, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 425/17 in data 4 febbraio 2015, con la quale, in primo luogo, è stata respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso notificato ad essa ricorrente dall’Istituto Autonomo di Case Popolari di Catania a seguito di ordine d’integrazione del contraddittorio emesso dai giudici di primo grado in causa proposta dall’Istituto contro il Comune di Caltagirone riguardo all’avviso di liquidazione ICI dell’anno 1996 per 1036 alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui l’Istituto aveva fatto solo incidentalmente riferimento ad un errore di classamento catastale (in A/2 invece che in A/4 o in A/3) di 358 di quegli alloggi e, in secondo luogo, è stata disposta la riqualificazione degli immobili in categoria A/4 o A/3, con conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione;

2. l’Istituto ha depositato controricorso con il quale, premesso di aver raggiunto, in data 26 ottobre 2012, un accordo con il Comune di Caltagirone per la composizione della vertenza, premesso altresì che la questione dell’erroneo classamento “risultava funzionalmente orientata solo ad argomentare l’infondatezza dell’atto impugnato”, ha chiesto dichiararsi il ricorso della Agenzia inammissibile per difetto di interesse;

3. il Comune di Caltagirone non ha svolto difese;

4. il ricorso è ammissibile e fondato. Riguardo alla ammissibilità si osserva che l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) dell’Agenzia non è venuto meno per effetto della transazione che l’Istituto afferma di avere concluso con il Comune relativamente all’avviso di liquidazione, in quanto la transazione non incide sulle parti della sentenza impugnata con cui è stata annullata l’attribuzione della categoria catastale per i 358 immobili ed è stato ordinato di provvedere ad un nuovo accatastamento dei medesimi immobili in categoria A/4 o A/3, con effetti travalicanti quello della quantificazione dell’Ici dovuta dall’Istituto, per l’anno 1996. Riguardo alla fondatezza (del primo dei quattro motivi, assorbente rispetto agli altri) si ricorda che questa Corte ha più volte affermato che “nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di Ici, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all’attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un’autonoma citazione dell’Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune” (Cass. n. 1439 del 20/01/2017; n. 10571del 30/04/2010);

5. il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, senza rinvio, per la parte relativa alla chiamata in causa della Agenzia delle Entrate. La sentenza rimane ferma nel resto;

6. le spese del merito devono essere compensate in considerazione degli sviluppi della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in riferimento alla chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza nel resto; compensa le spese del merito;

condanna l’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.