CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10545
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Processo tributario – Prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 59/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in accoglimento del ricorso proposto da M.A. avverso avviso di accertamento IRPEF 2005;
il contribuente resiste con controricorso
Considerato che
1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per «motivazione apparente» in violazione degli artt. 132 cpc e 36 e 61 D.Lgs. n. 546/1992, avendo la CTR apoditticamente confermato la sentenza di primo grado senza alcun vaglio critico delle ragioni dell’impugnazione da parte dell’Ufficio e senza autonoma disamina logico-giuridica delle stesse;
1.2. la censura è infondata atteso che, come già affermato da questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare rinviando “per relationem” alla sentenza impugnata, mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 16612/2015, 28113/13);
1.3. nella specie, la CTR, dopo aver riportato, nello svolgimento del processo, le censure specificamente mosse dall’appellante, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che l’appellante non era «stato in grado di fornire convincenti chiarimenti a sostegno della legittimità del proprio operato» e che già in primo grado «l’Ufficio non …(aveva)… fornito … risposta a quanto dedotto dal Contribuente per giustificare il maggior reddito contestatogli, né …(aveva)… replicato alle sue giustificazioni ed eccezioni»;
1.4. tali affermazioni, sia pur sintetiche, consentono comunque di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto delle censure dell’appellante;
2.1. è invece fondato il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione dell’onere della prova posto a carico del contribuente dall’art. 38, commi 4 e ss., DPR n. 600/1973 in relazione all’accertamento sintetico da cd. «redditometro», avendo la CTR imposto all’Ufficio l’onere di fornire prova contraria rispetto alle mere allegazioni a difesa del contribuente;
2.2. invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, sottolineando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta «la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (cfr. Cass. nn. 12207/2017; 1332/2016; 22944/2015; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014);
2.3. nella fattispecie la CTR non ha in alcun modo verificato che il contribuente, rispetto alla <<cospicua somma di denaro ricevuta in donazione dai propri genitori», abbia dimostrato l’utilizzo delle somme relative, al contrario affermando come l’Ufficio non avesse fornito chiarimenti rispetto alle difese del contribuente, così violando la norma che distribuisce l’onere della prova tra le parti ex artt. 2697 c.c.;
3. la sentenza in relazione al secondo motivo accolto, respinto il primo va, pertanto, cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.