CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10284

Tributi – ICI – Esenzione per i coltivatori diretti – Requisiti – Prova della coltivazione diretta ed effettiva del terreno – Necessità

Ritenuto in fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da G.P.C. nei confronti del Comune di Riace avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Calabria che aveva confermato l’avviso di accertamento ICI notificatogli per l’anno 2002.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che il contribuente non aveva diritto alla esenzione ICI non avendo provato per quell’anno di imposta di avere coltivato, oltre che direttamente anche effettivamente il terreno per cui è controversia.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo illustrato con memoria.

Il Comune di Riace si è costituito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo il contribuente deduce violazione degli artt. 1 e 9, D.lgs. 504/92, 58 D.lgs. 446/97, dell’art. 2697 c.c. e dei criteri distributivi dell’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa motivazione sopra un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Lamenta in particolare che la CTR abbia erroneamente ritenuto che egli non avesse fornito la prova di aver coltivato direttamente ed effettivamente il terreno per cui è controversia.

La censura non è fondata.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 D.lgs. 504/92 e 58 D.lgs. 446/97 non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 58 D.lgs. n. 446/97 (che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 I. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

a) iscrizione agli appositi elenchi;

b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;

c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;

d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr ex plurimis Cass. 16.4.2010 n. 9143).

Mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività ( ) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete (Cass. n. 19130 del 28/09/2016; Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008).

La ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell’applicazione dell’Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, D.lgs. 446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell’art. 9 D.lgs 504/92, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

Nel caso che occupa la CTR, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ha accertato che era provata la condizione soggettiva della qualifica di coltivatore diretto in capo al contribuente ma non anche la condizione oggettiva della conduzione diretta del terreno, evidenziando, con motivazione esaustiva, che dagli atti emergeva la prova del contrario, cioè che il fondo non era coltivato, costituita “dall’attestazione di assenza di colture da parte del tecnico comunale in esito ad un apposito sopralluogo dallo stesso effettuato, peraltro esteso a tutti i terreni di quella ditta. Di modo che anche la deduzione del contribuente di mancata coltivazione per un avvicendamento delle colture non era supportata da alcun dato fattuale”.

Le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Del resto, esercitandosi l’ufficio motivazionale su un percorso argomentativo che presuppone, in ragione della natura presuntiva dell’accertamento, la selezione del materiale indiziario e quindi la valutazione degli elementi provvisti della necessaria concludenza probatoria, il riesame di essi che si richiede laddove non siano evidenziabili vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula notoriamente dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato a questa Corte.

La CTR ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1400,00 oltre al rimborso delle spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.