CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10652

Tributi – Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Contenzioso tributario – Verifiche fiscali

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l’appello della società T.O.S.J. soc. coop. avverso la sentenza n. 849/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IVA IRAP 2008;

la contribuente è rimasta intimata.

Considerato che

1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo di ricorso, violazione di norme di diritto per avere la CTR annullato l’atto impositivo sul presupposto della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sia ai fini IRES ed IRAP, pur non ricorrendo l’ipotesi di verifica fiscale nei locali destinati all’attività della contribuente, sia a fini IVA, senza enunciare le ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere in concreto ove fosse stato ammesso al contradditorio preventivo;

1.2. la censura è fondata atteso che:

a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. <<a tavolino>>, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi <<armonizzati>>: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. n. 20036/2018);

b) non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg (poi divenuto IRES) ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. <<a tavolino>> (cfr. Cass. n. 24823/2015);

c) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. <<a tavolino>>, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi <<armonizzati>>, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. n. 20036/2018);

1.3. la sentenza impugnata è del tutto difforme da tali principi di diritto poiché, nel caso di specie, la vicenda riguardava accertamenti formali, mediante rettifica del valore delle rimanenze finali con ricalcolo del costo del venduto ed applicazione di indice di ricarico, senza alcun accesso presso i locali del contribuente;

1.4. pertanto, per la parte dell’avviso d’accertamento impugnato che si riferiva a tributi <<non armonizzati>> (IRPEG e IRAP) non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato, mentre, per la parte relativa all’Iva, la CTR ha annullato l’atto impositivo per omissione del contraddittorio, senza indicare le ragioni che il contribuente avrebbe potuto dedurre se il chiesto contraddittorio si fosse effettivamente svolto;

1.5. con riguardo all’IVA il Giudice tributario di appello dovrà, quindi, in sede di rinvio effettuare la c.d. <<prova di resistenza>> in relazione alle riprese IVA ossia verificare in concreto la <<non pretestuosità>> dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla giurisprudenza unionale («Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso», Corte di Giustizia dell’UE 3 luglio 2014, C 129-130/13, Kamino International Logistics), motivazione, punto 82, dispositivo, n. 3, seconda parte;

2.1. con il secondo motivo l’Agenzia lamenta che la CTR, a fronte dell’intervenuta trasformazione della società O.T. & B.G. s.n.c. nell’odierna controricorrente, T.O.S.J. Coop. S.r.L., abbia affermato che l’accertamento fiscale dovesse essere eseguito unicamente <<nei confronti della società in nome collettivo che aveva operato la trasformazione … (poiché) … trattandosi di operazioni antecedenti alla predetta data, le stesse …(erano)… attribuibili alla SNC e non invece alla Società Cooperativa accertata>>;

2.2. la doglianza è parimenti fondata atteso che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (cfr. Cass. nn. 23575/2017, 10332/2016, 3467/2011);

3. sulla base di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va integralmente accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.