CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11334

Tributi – Accertamento – Credito d’imposta – Riscossione – Contenzioso tributario

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR Emilia Romagna, che,

confermando una sentenza favorevole alla società contribuente, emessa dalla CTP di Reggio nell’Emilia, aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate avverso un atto di recupero credito IVA 2009;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., nonché omessa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 comma 1 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4009 cod. proc. civ., in quanto, in base alle norme vigenti, l’ufficio, ferma la facoltà di esercitare il potere accertativo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, poteva emettere atti volti a recuperare crediti d’imposta, in ordine ai quali la società contribuente avesse effettuato compensazioni indebite; e l’eventuale infondatezza del recupero dell’imposta, chiesto dall’ufficio con separato avviso di accertamento, avrebbe ovviamente prodotto i suoi effetti anche sul successivo recupero dei crediti utilizzati in compensazione;

che, secondo l’Agenzia ricorrente, la CTR avrebbe dovuto pertanto sospendere il giudizio sull’atto di recupero credito IVA, in quanto era ancora sub iudice una controversia relativa all’avviso di accertamento, riferito alla medesima IVA anno 2009; in particolare la sentenza della CTP di Reggio Emilia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso accertamento IVA anno 2009, era stata impugnata dall’ufficio innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale, con sentenza notificata il 12 dicembre 2017, aveva respinto l’appello dell’ufficio; tuttavia avverso tale ultima sentenza l’ufficio aveva proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente;

che la società intimata non si è costituita; che l’unico motivo di ricorso, con il quale viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di sospendere il giudizio, nonostante il carattere pregiudiziale del giudizio pendente innanzi a questa Corte di legittimità sull’avviso di accertamento IVA relativo al medesimo periodo d’imposta (2009), è infondato;

che, invero, la ricorrente ha dato atto che la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 3240/8/17 del 27 gennaio 2017, aveva rigettato l’appello proposto da essa Agenzia avverso la sentenza delle CTP di Reggio Emilia n. 238/1/2012; che è pertanto evidente l’insussistenza della violazione dell’art. 39 comma 1 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto detta norma limita l’ipotesi di sospensione necessaria alle ipotesi in cui “essa stessa od altra commissione tributaria deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”;

che la circostanza che al 23 ottobre 2017, data della decisione della sentenza della CTR impugnata nella presente sede, fosse stata già decisa da altra CTR l’impugnativa avverso la sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 238/1/2012, escludeva la possibilità della CTR di disporre la sospensione del processo ai sensi del citato art. 39;

che, in proposito, neppure appare invocabile il disposto dell’art. 295 cod. proc. civ., sia per la specificità dell’art. 39 citato rispetto alle norme del cod. proc. civ., sia per l’inapplicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ. al giudizio di appello (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. n. 10027 del 2012);

che il ricorso in esame va pertanto respinto;

che non va emessa alcuna pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata presentato controdeduzioni;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.