CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2019, n. 11410

Tributi – Canone RAI – Apparecchio detenuto nei locali sede di un associazione – Abbonamento speciale e non a uso familiare – Art 4 del D.L. 119/2018 – Saldo e stralcio debiti inferiori a 1.000 euro – Cessazione materia del contendere

Fatti di causa

1. – A.C. nazionale ha proposto ricorso alla CTP di Torino lamentando la illegittimità della cartella di pagamento dell’importo di euro 537,12 notificata in data 12 luglio 2008, relativa all’abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. La CTP ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla CTR del Piemonte.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre non si è costituita Equitalia Gerit s.p.a.

3. – Con ordinanza del 7 marzo 2018 la Corte, rilevato il decesso dell’avv. U.C. difensore della ricorrente, ha rinviato ad udienza pubblica il processo a garanzia del contraddittorio, con avviso alla parte ricorrente. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019 nessuno si è costituito per la ricorrente. È presente l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sui fatti decisivi di causa e cioè sul dedotto errore di ricostruzione e valutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Con il secondo e terzo motivo la associazione lamenta la violazione di legge con riferimento al R.D.L. 246/1938, al D.L. It. 458/1944 e all’art. 27 d comma 2 della legge 223/1990, e l’omessa motivazione su un fatto decisivo poiché il televisore cui si riferiscono i canoni oggetto di causa è detenuto nei locali della associazione ARCI caccia, non aperti al pubblico e destinato ad un uso meramente privato, come qualsiasi tecnico avrebbe potuto verificare. Lamenta che la CTR non solo non ha ritenuto di verificare quanto affermato dalla ricorrente, ma non ha neppure risposto alle doglianze esposte da essa associazione.

3. – La CTR ha rigettato l’appello rilevando che l’ARCI caccia svolge attività ricreativa per i suoi associati, cui sono aperti i locali ove è detenuto il televisore e che gli associati sono da considerarsi fuori dall’ambiente familiare. Pertanto, secondo la CTR, correttamente l’ente impositore ha ritenuto che si tratti di abbonamento speciale e non a uso familiare.

4. – Nel merito, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art 4 del d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che « i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».

La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di euro 568,61 a fronte di una cartella originaria di euro 537,72, né sul punto l’Agenzia muove contestazioni.

Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.