PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 08 marzo 2019

Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane

Art. 1

Disposizioni per il personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario

Per l’anno 2018, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario possono incrementare l’ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell’anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelle relativi al servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

b) rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall’indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell’ente, non superiore all’incremento medio registrato nei due anni precedenti a quello di riferimento, pari al 3,2 per cento;

e) il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell’anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 15 per cento, e per le restanti regioni al 20 per cento, della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

f) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 11.937;

g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possono incrementare nell’anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell’indicatore di cui alla lettera e).

Art. 2

Disposizioni per il personale in servizio presso le città metropolitane

Per l’anno 2018, in via sperimentale, le città metropolitane possono incrementare l’ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell’anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, risulti non superiore, al valore medio pari al 23 per cento della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità riproporzionato al 100 per cento;

b) rispetto, nell’anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell’anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall’indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell’ente, non superiore al 13 per cento;

e) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 8.437.

Le città metropolitane che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lettera c) valutato sull’esercizio 2018, possono incrementare nell’anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nell’anno di riferimento, il valore dell’indicatore di cui alla lettera a).

Allegato A

CITTÀ METROPOLITANE – DATI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI DAL D.P.C.M.

(omissis)