CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12360

Contratti a termine – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time – Risoluzione per mutuo consenso – Esclusione

Rilevato che

1. La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ed ha accertato, a decorrere dal 1 novembre 2009, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part time tra M.A. e la A.H. s.p.a..

2. Il giudice del gravame ha ritenuto ammissibile l’appello sul rilievo che la sentenza impugnata aveva pronunciato solo sull’eccezione di decadenza, ritenendola fondata, e che, pertanto, era rimasto assorbito l’esame delle altre questioni che non potevano che essere riproposte in appello. Ha escluso che il ricorrente, che con la A.H. aveva concluso una serie di contratti a tempo determinato di cui l’ultimo conclusosi il 31 ottobre 2011, fosse incorso nella decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 la cui efficacia era stata rinviata al 31 dicembre 2011 dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225. Ha escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso. Ha accertato che in relazione al secondo dei contratti a termine intercorsi tra le parti, quello stipulato per il periodo dal 1 novembre 2009 al 28 febbraio 2010, la società non aveva offerto la prova di aver rispettato la percentuale del 15% di assunzioni a termine rispetto al numero complessivo dei dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno in cui è stata effettuata l’assunzione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la A.H. s.p.a. che articola quattro motivi. A.M. è rimasto intimato.

Considerato che

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

4.1. Rileva la società ricorrente che il giudizio di primo grado era stato promosso anche nei confronti della A.I. s.p.a. e dunque in appello sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio stante il litisconsorzio processuale determinatosi.

5. La censura è infondata. Anche con riguardo alla somministrazione di lavoro disciplinata dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto in quanto il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l’esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (vedi Cass. 25/10/2017 n. 25367 e già Cass. S.U. 22/10/2002 n.14897, Cass. 29/7/2009 n. 17643).

6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L’art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. S.U. 14/03/2016 n. 4913 e successivamente con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010 cfr. Cass. n. 2420 del 2016, Cass. n. 7788 del 2017 e 18/12/2018 n. 32702).

7. Il terzo motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 437, 414, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 368 del 2001 è del pari infondato.

7.1. Il ricorrente sin dal primo grado aveva eccepito l’avvenuto superamento della percentuale di contingentamento e trattandosi di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368 del 2001devono, per legge, rispettare la percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono sicché non costituisce domanda nuova l’indicazione della misura del 15% in luogo di quella del 10 % originariamente allegata essendo comunque il giudice tenuto a verificare l’esistenza dei requisiti legali del contratto pure se erroneamente indicati in ricorso dovendo d’ufficio applicare la norma di legge corretta.

8. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato. La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Perché sia ravvisabile una novazione è necessario che sia riscontrabile, sotto il profilo soggettivo, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Ai fini dell’esistenza dell’elemento è necessario che risulti con chiarezza che le stesse fossero consapevoli della conversione del precedente rapporto e, ciò nonostante, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro (cfr. Cass. 14/07/2015 n. 14712, 11/10/2012 n. 17328), circostanza questa che non risulta specificatamente allegata e che, peraltro, è palesemente contraddetta dalla genericità della clausola contrattuale riportata nel ricorso.

9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione del M. rimasto intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.