Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 1 sentenza n. 730 depositata il 14 marzo 2019
Il contribuente appella la sentenza della CTP di Cosenza n. 2171/20l7, che ha respinto un ricorso avverso un preavviso di iscrizione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha controdedotto.
All’udienza del 20 febbraio 2019, sulle conclusioni come da verbale e sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione è inammissibile, perché sottoscritta da un avvocato del Foro libero, in violazione dei canoni affermati dalle decisioni della Suprema Corte del9 novembre 2018 n. 28684 e n. 28741.
I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto che, qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione agisca (o si costituisca in nuovo giudizio o in un giudizio pendente) con il patrocinio di una avvocato del foro libero, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto processuale basato sullo stesso, di indicare e di allegare le fonti del potere di rappresentanza e di assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall’Avvocatura dello Stato (eccezion fatta per l’ipotesi di conflitto di interessi).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale la scelta del libero foro (in luogo dell’Avvocatura dello Stato) non è discrezionale, in quanto, secondo l’art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, l’Agenzia è obbligata ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità; pertanto l’affidamento del patrocinio ad avvocati del foro libero per la difesa in giudizio presuppone: «a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante; c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza (per casi analoghi, v.: Cass.Civ., sez un., 20-10-2017, n. 24876; Cass. 9 maggio 2011, n. 10103; Cass. 23 marzo 2011, n. 6672; Cass. 13 maggio 2016, n. 9880); d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi (vedi: Cass. 14 ottobre 2011, n. 21296; Cass. 10 giugno 2010 n. 13968; Cass. 17 maggio 2007, n. 11516; Cass. 2 maggio 2007, n. 10099; Cass. SU 16 giugno 2005, n.12868)».
E, benché il “Regolamento di amministrazione’ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione stabilisca che l’ente può continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro solo “in via residuale” e “nei casi in cui si accerti l’impossibilità dell’Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio”, è comunque sempre necessaria.
Ciò premesso, l’appello del contribuente è infondato.
Costui assume la prescrizione quinquennale dei crediti presupposti. Tale affermazione è tuttavia errata con riferimento ai crediti erariali.
Difatti, nei tributi nascenti da imposte statali, la prescrizione è sempre decennale, in quanto l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni fanno sì che la prestazione tributaria non possa considerarsi periodica, derivando invece il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 15 gennaio 2014 n. 701).
Nulla è dovuto per le spese del processo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione I, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, estromessa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rigetta l’appello.
Nulla per le spese del processo.
Così deciso in Catanzaro, addì 20 febbraio 2019.