AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 maggio 2019, n. 163
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Quesito
L’istante riferisce di aver presentato, contestualmente all’invio dell’istanza di interpello in argomento, domanda di partecipazione a un concorso pubblico bandito dalla Azienda Sanitaria …, per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di dirigente biologo di durata pari a tre mesi.
Il bando di concorso, secondo quanto rappresentato, prevede che:
“L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione”.
A tal fine, precisa inoltre l’istante, nel modello di domanda di partecipazione al concorso è previsto che il candidato debba dichiarare “di essere titolare di partita IVA n. …, ovvero di impegnarsi ad aprirla nel caso di affidamento dell’incarico”.
In proposito, l’istante riferisce di non essere mai stato titolare di partita IVA e che, pertanto, dovrà farne richiesta ai competenti uffici nel caso risultasse vincitore del concorso in parola.
Lo stesso fa inoltre rilevare che, dal … 2018 al … 2019, è stato titolare di un contratto di lavoro dipendente, in qualità di dirigente biologo, presso la medesima Azienda Sanitaria, a seguito del superamento di un concorso pubblico bandito dalla stessa.
Ove risultasse vincitore all’esito della procedura concorsuale in corso, il contribuente intenderebbe fare richiesta di partita IVA e usufruire del c.d. nuovo regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019).
Sul punto, il dubbio applicativo sollevato dall’istante riguarda la causa ostativa prevista dalla nuova lettera d-bis) del comma 57, a norma della quale non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In particolare, l’istante chiede di sapere se detta causa ostativa si applicherebbe anche al suo caso, nell’ipotesi in cui risultasse vincitore del concorso pubblico di cui sopra.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante fa rilevare che il rapporto di lavoro dipendente intercorso con l’Azienda Sanitaria … dal … 2018 al … 2019, in qualità di dirigente biologo, è stato instaurato a seguito del superamento di un concorso pubblico.
Allo stesso modo, l’eventuale attività che l’istante andrebbe a svolgere come lavoratore autonomo troverebbe la sua fonte nel superamento di un concorso pubblico, bandito dalla medesima Azienda Sanitaria per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di dirigente biologo, di durata pari a tre mesi; non deriverebbe, dunque, da un’autonoma volontà di trasformazione del precedente rapporto lavorativo.
Alla luce di quanto sopra, l’istante ritiene che, nel caso risultasse vincitore della procedura concorsuale di cui sopra, potrà fruire del regime forfetario in parola.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera dbis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che tale nuova causa ostativa, come indicato nella relazione illustrativa, risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto.
Pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/E sopracitata, la scrivente ritiene che, nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore all’esito della suddetta procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non opererà la causa ostativa in parola. È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.