AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 maggio 2019, n. 137
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Quesito
L’istante rappresenta di esercitare la professione di ragioniere commercialista (codice ATECO 692012), di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di … e di collaborare con la società Alfa S.r.l. (codice ATECO 631111), partecipata con una quota dell’80 per cento dalla moglie, signora ….
L’istante riferisce, altresì, di essere membro del consiglio di amministrazione della suddetta società, nonché di avere emesso parcelle nei confronti della medesima Alfa S.r.l., tanto nel periodo di imposta 2017 (per una quota di circa il 36 per cento del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota di circa il 28 per cento del proprio fatturato).
Poiché ritiene di possedere i requisiti per l’accesso al regime fiscale forfetario introdotto con legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo da ultimo modificato ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), chiede se operi nei suoi confronti la causa ostativa di cui alla nuova lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, laddove prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni “che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Chiede inoltre, qualora nel suo caso si configurasse un controllo indiretto della società:
i) se per il periodo d’imposta 2019 potrà comunque permanere nel regime forfetario;
ii) come possa eliminare tale causa ostativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di essere nelle condizioni per usufruire, nell’annualità 2019, del regime forfetario in parola.
Ciò in quanto, afferma l’istante, la sua situazione non configura l’esistenza della causa ostativa sopra menzionata, considerato che egli non riveste la qualità di socio della Alfa S.r.l. e che quanto fatturato nei confronti di tale società ha rappresentato nel 2017 circa il 36 per cento e nel 2018 circa il 28 per cento del proprio fatturato totale.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste. La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In argomento, la circolare n. 9/E del 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo indiretto di cui al combinato disposto del primo comma, n. 1, e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile [cfr. sub 1)].
Sul punto, la circolare n. 9/E summenzionata ha, infatti, chiarito che nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, tra i quali figura anche il coniuge.
Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], il professionista ha dichiarato in istanza che svolge un’attività rientrante in una sezione ATECO differente rispetto a quella in cui ricade l’attività svolta dalla s.r.l. indirettamente controllata (rispettivamente, sezione “M” e sezione “J”).
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/E sopracitata, la scrivente ritiene che, ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti (esame vertente su una questione di fatto non esperibile in sede di interpello e su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria), non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014; circostanza che non comporterebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.